Court remands case to new docket due to taxpayer's switch to new installment plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new docket following the taxpayer's formal adherence to the 'rottamazione quater' installment plan. The taxpayer argued for a delay in proceedings until the final payment of the extended 18-month schedule was completed. The court granted this request, ordering a new hearing to align the litigation timeline with the extended payment terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 del d.l. n.119 del 2018; Art. 3 del d.l. n.119 del 2019: When a taxpayer formally adheres to a new installment plan extending the payment period, the court must remand the case to a new docket to allow the proceedings to conclude after the final payment is made.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro DE BENEDICTIS ONOFRIO, rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’Avv. Antonio Maria La Scala che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenzan.69/ 7/ 13 della Co mmissione tributaria regionale della Puglia,depositata in data 11 novembre 2013;
Tributi- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su due motivi, nei confronti di Onofrio De Benedictis (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA degli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 e della conseguenziale cartella di pagamento; questa Corte, con ordinanza n.16995/2022 all’esito dell’adunanza camerale del 19 maggio 2022, dando atto che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n.119 del 2018 (cd rottamazione ter) e che era ancora in corso il pagamento delle relative rate, rinviava la causa a nuovo ruolo per il perfezionamento della definizione; trascorso il termine per il perfezionamento (ultima rata scadente il 30 novembre 2023) il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater” includendovi in essa l’ultima rata riferita alle somme di cui alla rottamazione ter avente scadenza 30.11.2023 e che il piano di riparto prevede 18 rate con scadenza ultima al 30.11.2027, ha chiesto il differimento della trattazione alla scadenza del pagamento dell’ultima rata.
CONSIDERATO CHE: va disposto il rinvio a nuovo ruolo a seguito della documentata adesione di parte contribuente alla definizione agevolata cd.rottamazione quater con rateizzazione di quanto dovuto , con ultima scadenza 30 novembre 2027.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruol