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Ordinanza — n. 11776/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as tax authority withdraws case due to taxpayer's voluntary regularization under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11776/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax appeal extinguished because the tax authority voluntarily withdrew the case. The taxpayer had previously faced a fine for failing to disclose costs involving black-listed countries, but later regularized their position using the simplified procedure introduced by Law No. 197/2022. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 196, comma 196, della legge n. 197 del 2022; Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.: When the tax authority confirms the taxpayer has regularized their position under the simplified procedure of Law No. 197/2022, the judgment is extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessazione materia contendere procedura semplificata delega fiscale estinzione giudizio Agenzia Entrate sanzioni amministrative regolarizzazione posizione accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 196, comma 196, della legge n. 197 del 2022
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997
Art. 8, comma 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997
Artt. 166-173 ter del d.l. n. 197 del 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; -ricorrente- contro ANGELINI PHARMA S.P.A. già AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO-ACRAF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 91 presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.

Prof. Raffaele Lupi per procura a margine del controricorso. -controricorrente- Tributi-Sanzioni- Definizione agevolata- Estinzione-cessata materia del contendere avverso la sentenzan.72/14/13 della Co mmissione tributaria regionale delLazio, depositata il 6 febbraio 201 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18aprile 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: l’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti della A.C.R.A.F S.p.a., (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lazio (d’ora in poi C.T.R.), in controversia avente a oggetto l’impugnazione di atto di contestazione di sanzioni ex art. 8 del d.lgs. n. 471/97 per gli anni di imposta 2002 e 2003, aveva rideterminato le sanzioni in complessivi euro 516,00 ai sensi dell’art.8, comma 1, del d.lgs. n.471 del 1997, ritenendo che la violazione in esame (mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi delle operazioni intercorse con soggetti residenti nei Paesi cd.

Black List poi sanata con tempestiva presentazione di dichiarazione integrativa) fosse meramente formale onde non poteva trovare applicazione la sanzione proporzionale del 10%, come stabilito dal comma 3 bis del citato art.8. Il ricorso, inizialmente trattato dalla sesta sezione di questa Corte e da questa rinviato a nuovo ruolo, in attesa di pronuncia sulla questione delle Sezioni Unite di questa Corte, è stato, quindi, fissato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex comma 196 della legge n.197 del 2022 con relativi allegati.

Disposto da questa Corte il rinvio a nuovo ruolo, il ricorso è stato avviato, nuovamente , alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate, ha depositato memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Rilevato che: con la memoria l’Avvocatura Generale dello Stato chiede a questa Corte la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere premettendo che l’Agenzia delle entrate ha confermato che la parte privata ha provveduto a regolarizzare la propria posizione tramite l’utilizzo della procedura di cui agli artt.166-173 ter del d.l. n.197 del 2022; pertanto, può dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le