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Ordinanza — n. 11748/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11748/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision. The lower court had partially accepted the taxpayer's claim regarding unjustified bank movements but failed to provide a logical explanation for its ruling. Consequently, the supreme court found the reasoning to be apparent and insufficient, ordering the case to be retried by the second-instance tax court.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. proc. civ.; The court's reasoning is deemed apparent when, despite existing on paper, it fails to reveal the logical path taken to reach the decision or contains internal contradictions, thereby violating the essential requirement of motivation.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax appeal procedure logical path requirement internal contradiction tax court jurisdiction accoglimento parziale del contribuente computo dei contributi assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente.
art. 132 cod. proc. civ
Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Vincenzo CHIRICO; -intimato - avverso la sentenza n. 2581/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce pubblicata il 24 ottobre 2016; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003, in base al quale venivano recuperati a tassazione i movimenti bancari non giustificati in sede di contraddittorio con l’amministrazione, risultati non congrui rispetto alle propria dichiarazione.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, Oggetto: Tributi - Processo - Motivazione apparente riducendo sia i prelevamenti che i versamenti ritenuti dall’ufficio non giustificati. La CTR respingeva l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidandosi a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Col primo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per motivazione apparente. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione può dirsi parvente allorché essa, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, eventualmente anche a causa di invincibile contraddizione interna al percorso argomentativo.

Nella specie i giudici d’appello, dopo aver vanamente riportato la fase amministrativa del contenzioso, si limitano ad un’acritica adesione alla decisione di primo grado, addirittura solo richiamando l’esame della documentazione fatto dai primi giudici senza neppur dar atto di aver autonomamente proceduto alla relativa disamina, e concedendo a tale decisione il suggello della giustizia ed equità, senza specificare le ragioni della prima e la fonte del potere di decidere ex bono et aequo. Dunque, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata per difetto dell’essenziale requisito della motivazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del gi