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Ordinanza — n. 11727/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal, declaring the tax proceeding extinguished without merits review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11727/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because the taxpayer withdrew the appeal, which was accepted by the tax authority. Although the Regional Tax Commission had erred by failing to address the taxpayer's specific procedural objections regarding notification, the court determined that no further examination was necessary. Consequently, the appeal was not reviewed on its merits, and the litigation was terminated without an order for litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 4, n. 4 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts it, the proceeding is extinguished, precluding a merits review and exempting the withdrawing party from the obligation to pay the uniform contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceeding tax litigation uniform contribution procedural extinction procedure di ricorso impugnazione di decisioni amministrative procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 4, n. 4 c.p.c.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Farinelli Ilario, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv. Andrea Saloni del Foro di La Spezia, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marco Bernardini, al Largo Antonio Sarti n. 4 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 851, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 3.7.2015, e pubblicata il 15.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Irpef 200 4 - Questioni di notificazione all’estero- Rinunzia al ricorso -Estinzione del giudizio.

1. L’Agenzia dele Entrate notificava ad Ilario Farinelli, residente all’estero (Zimbabwe), l’avviso di accertamento n. TL701A302531/2010, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2004.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia proponendo censure procedurali e di merito, e contestando in particolare di non aver ricevuto alcuna notificazione dell’atto impositivo. La CTP reputava infondate le difese proposte dal Farinelli, e rigettava la sua impugnazione.

3. Il contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La CTR, indicando di decidere su ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, rigettava l’impugnazione.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. Il contribuente, ha quindi depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dall’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza del giudice dell’appello, per non avere esaminato le contestazioni relative a questa causa, riproducendo decisione pronunciata tra le stesse parti, a ruoli invertiti, e relativa a diverso anno d’imposta (2003).

2. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, pur apparendo evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, in conseguenza della rinunzia al ricorso presentata dal contribuente ed accettata dall’Agenzia delle Entrate.

3. Il ricorrente ha invero depositato, a mezzo trasmissione telematica, rinuncia agli atti del giudizio, illustrando di avere comunque provveduto ad estinguere le pendenze tributarie per cui è causa. L’Amministrazione finanziaria ha dichiarato di accettare la rinunzia sul medesimo atto (f.to Michele Mollero, Agenzia delle Entrate). Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

4. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

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