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Sentenza — n. 11712/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes appeal judgment for lack of motivation regarding foreign royalty tax exemption case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11712/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the appellate judgment due to a total lack of motivation regarding the specific facts of the case. The appellant argued the lower court failed to apply the relevant tax directive to the specific royalty payment dispute between the Italian and Swedish subsidiaries. The court ruled that the abstract legal discussion did not address the concrete issues, violating constitutional and procedural requirements for reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 132 c.p.c.: A judgment must critically apply legal norms to the specific facts; a decision limited to abstract doctrinal discussion without addressing the concrete case constitutes a violation of the right to a reasoned judgment and requires quashing.

Parole chiave

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lack of motivation tax royalty exemption foreign subsidiary Cassation quashing tax directive application procedural violation judicial reasoning rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6 of the Constitution
Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs.
Art. 132, comma 2, n. 4 of the Code of Civil Procedure
111, comma 6 della Costituzionee, in via immediata, dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 360, first paragraph, n. 4 of the Code of Civil Procedure
c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1 of the Code of Civil Procedure
Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs.
Art. 2 of the Code of Civil Procedure
Art. 3 of the Code of Civil Procedure
La contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
111, comma 6 della Costituzionee, in via immediata, dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 274 of the Code of Civil Procedure
Art. 36 of the Code of Civil Procedure
c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 378 of the Code of Civil Procedure
La contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Art. 5 of D.Lgs. n. 218/1997
La società italiana definiva l’accertamento in data 23/3/2010, comunicando l’adesione allo stesso, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs.
Art. 26 quater, comma 6 of D.P.R. n. 600/1973
Directive 2003/49/EC
D.Lgs. n. 143/2005
D.Lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

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C.G.T. dell'Abruzzo
Ordinanze rescindenti della Suprema Corte
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Testo completo

uente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 29446 / 20 17 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AutolivDevelopment (AB), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. Bruno Gangemi, elettivamente Ric. n. 29446/2017sez. T – ud. 20 marzo 2024 est.

Napolitano A. domiciliata in Roma in via Giuseppe Cuboni, presso lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi; -controricorrente - avverso la sentenza n. 395/2017 della Co mmissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, depositata in data 11/5/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta daldott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del20 marzo 202 4 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto l’accoglimentodel primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; udito l’Avvocato Giorgia Sforzini , per delega dell’Avv.

Bruno Gangemi,per la società controricorrente; Fatto In seguito ad una verifica fiscale presso la società italiana Autoliv Italia S.p.A., riguardante l’anno d’imposta 2007, nel controllare il rispetto della normativa vigente da parte della medesima al momento del pagamento delle royalties alla società estera Autoliv Development AB, non avendo riscontrato il possesso della documentazione prevista dall’art. 26 quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’esonero dal prelievo fiscale della beneficiaria straniera, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Rivoli, procedette al recupero delle imposte dovute e non versate dal sostituto d’imposta italiano, comprensive di sanzioni ed interessi per un importo totale di euro 64.801,20.

L’odierna controricorrente è società di diritto svedese ed è controllata dalla società Autoliv AB, stessa nazionalità estera, controllante anche Autoliv Italia S.p.A. La società italiana definiva l’accertamento in data 23/3/2010, comunicando l’adesione allo stesso, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, e chiedendo la rateizzazione degli importi.Ric. n. 29446/2017sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. In data 7/10/2011 la Autoliv Development AB ( d’ora in poi, anche “la contribuente”) presentò domanda di rimborso delle somme versate con bonifico alla Autoliv S.p.A., contestando all’Agenzia delle Entrate la mancata applicazione della direttiva 2003/49/CE, recepita nell’ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 143 del 2005.

L’istanza di rimborso fu respinta dal centro operativo di Pescara con provvedimento di diniego del 9/8/2012, avverso il quale la società estera presentò ricorso, rigettato dalla C.T.P. ed accolto, in appello, dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. Il sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. La contribuente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza per totale carenza di motivazione, la quale non conterrebbe nessuna valutazione della fattispecie concreta sottoposta al giudizio del giudice di appello, che si sarebbe limitato ad una dissertazione sul quadro normativo senza nessuna aderenza al caso di specie, per poi concludere, sostanzialmente in maniera apodittica, con l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente. 1.1.

Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto fuori centro rispetto alla fattispecie e non si occupa delle questioni di diritto devolute dalle parti alla cognizione della C.T.R., che si è limitata ad una dissertazione astratta sul quadro normativo rilevante senza applicarlo criticamente ai fatti di causa.Ric. n. 29446/2017sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. La sentenza, pertanto, si pone in patente violazione dell’art. 111, comma 6 della Costituzionee, in via immediata, dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

A fronte di tale vizio, non è possibile in questa sede integrare la motivazione mancante lasciando integro il dispositivo della sentenza di appello. E’ vero, infatti, che la contribuente dà atto che con sei ordinanze pronunciate in data 3 novembre 2022, la Suprema Corte , affermando l’estraneità dell’odierna controricorrente agli effetti dell’accertamento con adesione concluso dalla società di diritto italiano controllata, ha cassato con rinvio le sentenze d’appello che , in relazione a diverse annualità d’imposta, avevano rigettato le pretese della Autoliv Development ; ma è anche vero che , come emerge dalla stessa memoria difensiva della contribuente ( pa g.5) che cita testualmente la sentenza della C.G.T. dell’Abruzzo pronunciata in seguito al rinvio disposto dalle ordinanze rescindenti di questa S.C.,la legittimazione alla richiesta di rimborso in capo alla società svedese deriva dall’aver essa tenuto indenne la consociata italiana da quanto questa ha versato al fisco italiano in esecuzione dell’accertamento con adesione.

Si tratta di un accertamento di fatto che spetta al giudice del rinvio, che si adeguerà, del resto, ai dicta già espressi da questa Corte con lecitate ordinanze.

2. L’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento del secondo motivo.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Ric. n. 29446/2017sez. T – ud. 20 marzo 2024 est. Napolitano A. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di