Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the Regional Tax Commission confirmed the case's closure via an administrative listing. The State Agency argued that the listing under specific 2022 laws documented the regular definition of the dispute and the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the procedural process ended automatically, leaving only the option for parties to request a hearing or bear the advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the administrative list of closed proceedings constitutes the regular definition of the dispute, thereby extinguishing the litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23892/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro SOC. AGRICOLA FIENILNUOVO SRL, LANFREDI GIANCARLO, ROMITTI FRANCA, LANFREDI SARA e LANFREDI VERONICA, rappresentati e difesi dall’ Avv. PELLEGRINI SICA ATTILIO, avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALELOMBARDIA n. 846/25/2022, depositata il 07 / 03 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL