Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding extinguished litigation due to administrative listing under 2023 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the State Attorney's appeal against a regional tax commission ruling that extinguished the litigation. The lower court found the case ended because the tax authority listed the judgment in a specific administrative register mandated by the 2023 decree. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a final judgment in the administrative register for extinguishing proceedings automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21308/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro DA GI MAR SRL, rappresentata e difesa dall’ Avv. LEONETTI MASSIMILIANO, avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO n. 426/01/2022, depositata il 21 / 03 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO