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Ordinanza Interlocutoria — n. 11694/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to lack of interest after settlement agreement reached.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11694/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision regarding betting tax penalties. The agency argued for a new hearing, but the court noted the agency had previously accepted a simplified settlement request. Consequently, the court ruled that the agency lacked interest in continuing the litigation and ordered a remand to the first instance to address the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a party accepts a simplified settlement procedure, they lose the interest to pursue further litigation, requiring a remand to the first instance to record the settlement.

Parole chiave

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lack of interest simplified settlement tax appeal dismissal remand to first instance betting tax sanctions tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15560/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Possidente Stefano , elettivamente domiciliato in Roma, vi a A. Mordini n. 14, presso lo studio dell’avv. Cristiano Olivieri, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Di Lauro giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6629/16/19, depositata il 27 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi-Imposta unica sulle scommesse -Sanzioni - Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 6629/16/19del 27/11/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello principale di Stefano Possidente e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 9716/17/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente (limitatamente alle sanzioni) il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione dell’omesso versamento dell’imposta unica sulle scommesse, giusta l’affiliazione a SkS365 Group GMBH, bookmakerestero non autorizzato ad operare in Italia.

2. AEimpugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. Stefano Possidente resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente evidenziato che in data 21/09/2023 il ricorrente ha depositato nota dalla quale si dovrebbe evincere la carenza di interesse di AE alla decisione della presente controversa in ragione dell’intervenuta accettazione di un’ istanza di definizione agevolata.

2. È, quindi, necessario disporre un rinvio della causa a nuovo ruolo affinché AE interloquisca in merito.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando l’Agenzia delle entrate ad interloquire in ordine all’intervenuta definizione agevolata della presente controversi