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Ordinanza — n. 11693/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax payment order due to appellate court's failure to address unimpugned recovery notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11693/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the regional tax commission's decision against Omniagas s.r.l. regarding a tax payment order issued by the Revenue Agency. The agency argued that the order was invalid because it lacked a prior recovery notice for certain tax credits, while the company contended that automated assessments for non-due amounts did not require such notice. The court ruled that the lower court erred by ignoring the existence of an unimpugned recovery notice, which rendered that portion of the debt definitive, and thus the appellate judgment was null for omitting a decisive reason.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 5 della l. n. 212 del 2000; Art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973: The absence of a prior recovery notice does not invalidate a tax payment order when the underlying debt stems from clear errors rather than interpretative uncertainties regarding the taxpayer's declaration.

Parole chiave

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tax payment order recovery notice automated assessment tax appeal nullity of judgment interpretative uncertainty Revenue Agency ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 5 della l. n. 212 del 2000
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 6, comma 5, della l.
Art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973
488 del 2000, relativi alle annualità 2001 e 2002, nonché per controllo automatizzato, ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi relativa al 2002.
Art. 112 e 115 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
l. n. 488 del 2000
8 l. n. 488 del 2000, relativi alle annualità 2001 e 2002, nonché per controllo automatizzato, ex art.
l. n. 388 del 23 dicembre 2000
Francesco Federici attenevano al recupero di crediti d’imposta per incrementi occupazionali, ai sensi della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, oppure, ai fini Iva, per debiti relativi adimporti dichiarati in misura superiore ai versamenti risultanti.

Giurisprudenza citata

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Cass., 24 gennaio 2018, n. 1711
Cass., 8 giugno 2018, n. 14949
Cass., 28 giugno 2019, n. 17479
Cass., 30 giugno 2021, n. 18405
Cass., 10 dicembre 2021, n. 39331
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8218-2016R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente CONTRO OMNIAGAS s.r.l. in liquidazione , cf 03297190872, in persona del liquidatorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Taranto - Controricorrente Avverso la sentenza n. 764/12/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Catania, depositata il 27 febbraio 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18ottobre 2023dal Consigliere dott.

Francesco FEDERICI, Premesso che: Alla Omniagas s.r.l. fu notificata la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 254.711,15 -comprensivo di sanzioni e interessi - , preteso per Cartella di pagamento –36 bis –Comunicazione dell’avviso bonario- Limiti RGN 8218/2016 Consigliere rel. Francesco Federici recupero di crediti d’imposta per “investimenti in aree svantaggiate”, ex art. 8 l. n. 488 del 2000, relativi alle annualità 2001 e 2002, nonché per controllo automatizzato, ex art. 36 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi relativa al 2002.

La cartella, impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, fu annullata con sentenza n. 539/07/2009. L’appello dell’ufficio fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, con sentenza n. 764/12/2015, ora al vaglio della Corte. Il Giudice regionale ha ritenuto nulla la cartella,non preceduta dal cd. avviso bonario. L’Agenzia delle entrate ha censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito la società con controricorso. Nell’Adunanza camerale del 18 ottobre 2023la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Con il primo motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’esistenza di un avviso di recupero, notificato alla contribuente e mai impugnato, relativo ai crediti d’imposta illegittimamente utilizzati nell’anno 2001, atto prodromico rispetto ad una parte dei crediti portati nella cartella erariale. Il motivo è fondato. Il giudice d’appello , nel considerare illegittima la cartella,ha del tutto pretermesso la pronuncia su una delle ragioni d’appello, ossia la circostanza che parte del credito erariale era fondato su un avviso di recupero, relativo a crediti d’imposta, ritenuti non spettanti, mai impugnato dalla contribuente e divenuto pertanto definitivo.

Sulla questione la sentenza, tutta concentrata sulla mancata comunicazione dell’avviso bonario, è del tutto omissiva, così che, nei limiti della domanda non esaminata, il provvedimento del giudice d’appello è nullo. Irrilevanti sono le difese della controricorrente, secondo cui l’atto di recuperonon sarebbe mai stato notificato, e che comunque il motivo non sarebbe autosufficiente. Posto infatti che la stessa difesa della società non contesta che la questione fosse stata sottoposta all’attenzione dell’organo giudicante sin dal primo grado del processo, si tratta di questioni di merito, RGN 8218/2016 Consigliere rel.

Francesco Federici che il giudice avrebbe dovuto esaminare, eventualmente disattendendo le ragioni della pretesa erariale. Di contro l’omessa pronuncia ha del tutto obliterato ogni valutazione in tema, così viziando processualmente la sentenza. Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36 bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello ha ritenuto erroneamente che la cartella di pagamento fosse nulla perchénon preceduta dalla comunicazione del cd. avviso bonario.

Al contrario, sostiene la difesa erariale, la pretesa fiscale mediante accertamento automatizzato non necessitava di alcun avviso, per trattarsi del recupero di importi non spettanti ex actis. Anche questo motivo è palesemente fondato. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Si è affermato che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, co. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, co. 3, d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda invece rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della proceduradi liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento, trovando in quest'ultima ipotesi applicazione immediata la nullità prescritta dall'art. 6, co. 5, della I. n. 212 del 2000 (ex multis, Cass.,24 gennaio 2018, n. 1711;8 giugno 2018, n. 14949; 28 giugno 2019, n. 17479; 30 giugno 2021, n. 18405; 10 dicembre 2021, n. 39331).

Nel caso di specie le irregolarità rilevate dall’amministrazione finanziaria, e poste a fondamento della cartella di pagamento notificata alla società, RGN 8218/2016 Consigliere rel. Francesco Federici attenevano al recupero di crediti d’imposta per incrementi occupazionali, ai sensi della l. n. 388 del 23 dicembre 2000, oppure, ai fini Iva, per debiti relativi adimporti dichiarati in misura superiore ai versamenti risultanti. Si tratta di errori che, sul piano formale, non rientrano in quelle ipotesi di incertezza interpretativa della dichiarazione, per le quali non ènecessaria la preventiva comunicazione di un avviso bonario.

Questo non vuol dire che il credito erariale non fosse parimenti contestabile dal contribuente, ma ciò appartiene al merito della vicenda, sulla quale il giudice regionale non si è pronunciato, per aver ritenuto preliminarmente nulla la cartella per difetto del contraddittorio endoprocedimentale, nel caso di specie invece insussistente. Così decidendo la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai principi di diritto dispensati dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese di legittimità, dovrà riesaminare l’appello, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui de