Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the administrative lawsuit against tax authorities extinguished without a merits judgment. The lower court ruled that the dispute automatically terminated under specific articles of the 2022 tax reform law following the transmission of the case list. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural basis for the litigation no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic termination under the new legislative framework, the proceeding is extinguished by operation of law, barring further appeals on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27092/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro ATRIO SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. SALVINI LIVIA, nonché contro COMPAGNIA FINANZIARIA IMMOBILIARE SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. SALVINI LIVIA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 1419/22/2020, depositata il 29/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL