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Ordinanza Interlocutoria — n. 11655/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and remands case to integrate omitted tax agencies into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11655/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a payment notice. The lower court annulled the notice because the tax claim lacked a basis, despite the underlying investment acts being unchallenged. Consequently, the Court remanded the case to a new hearing to integrate the Revenue Agency and Collection Agency, which were omitted from the original proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When necessary co-litigants are omitted from tax proceedings, the case must be remanded to a new hearing to ensure the integration of the contradictory against them.

Parole chiave

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omitted co-litigants tax payment notice integration of contradictory remand to new hearing procedural justice dazi doganali non pagati opposizione al precetto esecutivo debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8620/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Scola Alfonso, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli n. 63, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Terrigno, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Caggiano, giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 7827 / 09 / 1 8 , depositata il 17 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi-Cartella di pagamento -Integrazione del contraddittorio -Rinvio a nuovo ruolo.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 7827/09/18del 17/09/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieval’appello proposto da Alfonso Scola avverso la sentenza n. 4178/13/17 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa in ragione di una illegittima compensazione di crediti d’imposta spettanti su investimenti eseguiti per gli anni 2012 e 2013. 1.1.

La CTR accoglieva l’appello di Alfonso Scola evidenziandoche:

a) non è dubbio che i crediti recati dalla cartella conseguivano ad atti presupposti non impugnati;

b) tuttavia, tenuto conto dell’inesistenza della pretesa impositiva, nel rispetto del principio del giusto processo e del principio di collaborazione e buona fede cui doveva improntarsi il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la cartella impugnata doveva essere annullata.

2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Alfonso Scola resisteva in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, come rilevato nella sentenza di appello, giudizio di primo e secondo grado si sono svolti non solo nei confronti di ADM, ma anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, oggetto di un provvedimento di integrazione del contraddittorio in primo grado, e dell’Agenzia delle entrate riscossione.

2. È, dunque, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali che sono stati pretermessi, disponendo, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo onde consentire detta integrazione alla parte diligente.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando la parte diligentedella notifica del ricorso nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presen