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Sentenza — n. 11648/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal, ruling tax collection decays based on notification to the main debtor, not the co-obligor.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11648/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had previously ruled in favor of the taxpayer. The taxpayer argued that the tax collection authority lost the power to issue payment orders because notification to the co-obligor occurred after the statutory deadline. The court rejected this, establishing that the decaying period runs from the date of notification to the main debtor, not the co-obligor, thereby upholding the authority's right to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 25 d.P.R. 602/1973; The decaying period for the tax collection authority's power to issue payment orders runs from the date of notification to the main debtor, not the co-obligor.

Parole chiave

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tax collection authority co-obligor notification decaying period main debtor payment order notificazione tardiva dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come si evince dalla sentenza della CTRe per quanto ancora interessa in questa sede, il contribuente contestava (tra l’altro) la decadenza dal potere dell’Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento, essendo detta notifica intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 25 del d.P.R.
Art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20766 del 21/07/2021
1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie» (Cass. n. 20766 del 21/07/2021;
Cass. n. 2545 del 01/02/2018
Cass. n. 2545 del 01/02/2018).
Cass. n. 24582 del 10/08/2022
con significative precisazioni (Cass. n. 24582 del 10/08/2022, Cass.
Cass. n. 26020 del 05/09/2022
24582 del 10/08/2022, Cass. n. 26020 del 05/09/2022; Cass.
Cass. n. 27713 del 22/09/2022
26020 del 05/09/2022; Cass. n. 27713 del 22/09/2022; Cass.
Cass. n. 35444 del 01/12/2022
27713 del 22/09/2022; Cass. n. 35444 del 01/12/2022), ponendosi in risalto che tale conseguenza discende, in realtà, dalla diretta lettura dell’art.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13033/2015R.G. proposto da Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Cimetti e dall’avv. Giuseppe Parente, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Dal Grande Silvano,quale socio accomandatario di A A Autoservice s.a.s. di Anguelova Evtimova Valeria C.; –intimato – e nei confronti di Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Coobbligato solidale -Decadenza -Questione.Cons. est. G.M. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1791/06/14, depositata il 10novembre 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4ottobre 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Uditi l’avv. Gianluca Cattani in sostituzione dell’avv.

Maurizio Cimetti per la ricorrente, nonché l’avv. Giammario Rocchitta per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1791/06/14 del 10/11/201 4, la C ommissione tributaria regionale del Veneto ( di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Silvano Dal Grande, socio accomandatario di A A Autoservice s.a.s. di Anguelova Evtimova Valeria C. (di seguito A A), avverso la sentenza n. 80 / 07 / 1 2 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza ( di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di due cartelle di pagamento concernentiIRAP e IVA relativ e all’anno d’imposta 200 2 . 1.1.

Come si evince dalla sentenza della CTRe per quanto ancora interessa in questa sede, il contribuente contestava (tra l’altro) la decadenza dal potere dell’Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento, essendo detta notifica intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto dal contribuente evidenziando che, ai fini della decadenza prevista dalla disposizione sopra richiamata, doveva aversi riguardo alla data di notificazione della cartella di pagamento nei confronti del coobbligato e non già alla data di notificazione della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale A A.Cons. est.

G.M. Nonno 2. Avverso la sentenza della CTR Equitalia Nord s.p.a. (di seguito Equitalia) proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva in giudizio con controricorso mentre Silvano Dal Grande restava intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha depositato telematicamente, il giorno stesso dell’udienza e, comunque, oltre i termini previsti dalla legge, una nota e un documento (estratto di ruolo) dal quale si evincerebbe l’intervenuto stralcio di una delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio. 1.1. Poiché il deposito del documento non è avvenuto in pubblica udienza, prima dell’inizio della discussione orale, di detta nota e dell’allegata documentazione non può tenersi conto ai fini del presente giudizio.

2. Con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR considerato che la notificazione delle cartelle di pagamento era previamente avvenuta, nel rispetto dei termini di decadenza, nei confronti dell’obbligato principale A A. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5 bis, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. nella l. 31 luglio 2005, n. 156, nonché degli artt. 1310, 2966 e 2967 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che il termine decadenziale previsto dalla legge è stato pienamente rispettato nei confronti della debitrice principale, con conseguente insussistenza della evidenziata decadenza.Cons. est.

G.M. Nonno 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. Il secondo motivo , che, involgendo una questione di diritto, ha natura pregiudiziale, è fondato mentre il primo motivo resta assorbito. 3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, «la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie» (Cass. n. 20766 del 21/07/2021;

Cass. n. 2545 del 01/02/2018). 3.2. Il principio è stato poi recentemente ribadito dalla S.C. con significative precisazioni (Cass. n. 24582 del 10/08/2022, Cass. n. 26020 del 05/09/2022; Cass. n. 27713 del 22/09/2022; Cass. n. 35444 del 01/12/2022), ponendosi in risalto che tale conseguenza discende, in realtà, dalla diretta lettura dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione che, non a caso, prevede che la notifica è effettuata, a pena di decadenza, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede». 3.3.

Una diversa conclusione realizzerebbe una disarmonia di sistema, ponendosi in contrasto sia con l’esigenza del rispetto del beneficium excussionis, che non potrebbe essere osservato se l'Agente per la riscossione fosse costretto a compiere tutte le notifiche entro il medesimo termine, sia con la coerente disciplina in tema di sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui, se la notificazione è stata eseguita nei termini di legge nei confronti di Cons. est. G.M. Nonno almeno un coobbligato, il termine decadenziale viene prorogato automaticamente di un anno. 3.4.

Né, del resto, da tale assetto deriva il rischio che il contribuente resti sottoposto ad una azione di durata indeterminata da parte dell’Erario, posto che, una volta evitata la decadenza con la notifica ad uno dei coobbligati, nella vicenda trovano applicazione i normali termini di prescrizione. 3.5. Nel caso di specie, la CTR dà per presupposto –non contestato –che la notifica delle cartelle di pagamento sia stata tempestivamente effettuata nei confronti di A A (nel dicembre 2006 e nel luglio 2007, si veda la parte in fatto della motivazione della sentenza).

Tale circostanza, peraltro, è stata ritenuta irrilevante, avendo il giudice di appello fatto riferimento alla notificazione delle cartell e di pagamento nei confronti del coobbligato, notificazione avvenuta successivamente allo spirare del termine di decadenza. 3.6. Così statuendo, peraltro, la CTR non si è conformata ai superiori principi di diritto, che collegano la decadenza dal potere riscossivo alla data di notificazione nei confronti del debitore principale.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non sussistendo ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto da Silvano Dal Grande. 4.1. Poiché l’orientamento della S.C. in base al quale è stata decisa la presente controversia si è formato e consolidato in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso del contribuente, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite relative all’intero giudizio, ivi comprese le fasi di merito.Cons. est. G.M. Nonno

P.Q.M.

La Corteaccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso pr