Cassation appeal dismissed due to procedural defect: failure to notify the charitable entity of the tax appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the renewal of notification to the charitable entity regarding the tax appeal. The financial agency had served the counter-appeal but failed to properly notify the charitable entity, relying on a partial delivery attempt. The court ruled that such a procedural defect renders the cassation appeal inadmissible unless a valid notification is made immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 291, comma 1, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the introductory appeal has not been validly notified to the opposing party, and the defect requires renewal of notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23032/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENTE RISCOSSIONE MESSINA RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A.G. AMATUCCI, 10, presso lo studio dell’avvocato SALVO CARMELA (SLVCML66E66A662L) rappresentato e difeso dall'avvocato INTERDONATO STEFANIA (NTRSFN65R46F158L) -controricorrente- nonchécontro OPERA PIA SOCIETA' ASILI D'INFANZIA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
MESSINA n. 2630/2014depositata il 18/09/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L’Opera Pia “Società Asili d’Infanzia”, ente pubblico svolgente attività di natura assistenziale, impugnava la cartella di pagamento emessa successivamente all’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Tale atto impo-esattivo faceva seguito alla liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l’anno d’imposta 2002 e al mancato versamento dell’Irpeg per l’importo di euro 44.935,00 derivante dai canoni di locazione a terzi di immobili, poi aumentato ad euro 61.931,81 in sede di iscrizione a ruolo.
I giudizi di merito esitavano in favore della contribuente. In particolare, la CTR, confermando la decisione della CTP, riteneva che le rendite immobiliari di un ente pubblico, avente finalità assistenziali, non costituissero attività commerciale a termini dell’art. 74 TUIR. A tal fine ricordava come la contribuente fosse un “ente pubblico eretto ad ente morale con R.D. 26 novembre 1911, la cui natura di Ipab è sancita dalla Regione siciliana con decreto assessoriale n. 675 del 12 novembre 1987. Scopo dell’Opera pia “Società Asili d’Infanzia” è di raccogliere presso gli asili dell’Ente “Castiglione” e “Rusconi”, durante i giorni feriali e gratuitamente, i minori le cui famiglie versano in stato di bisogno e/o disagio morale e residenti preferibilmente nel Comune di Messina”.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, che si affida ad un unico motivo di ricorso. Spiega controricorso l’Agenzia della Riscossione. Rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare che non risulta perfezionata la notificaall’Opera Pia del ricorso erariale introduttivo al presente giudizio mentre risult a perfezionata la notifica del controricorso adesivo dell’incaricato per la riscossione il ch è comporta la necessità di rinnovazione della notificazione alla parte contribuente.
Ed infatti, l’evenienza concreta un tentativo corretto di notificazione, solo parzialmente andato a buon fine, tale da richiedere la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291, primo comma, c.p.c., con l’avvertenza che la mancata o non tempestivarinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui lanotifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso percassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra validanotifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (cfr.
Cass. VI-3, n. 14742/2019).
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di cassazione alla contribuente Opera Pia “Società Asili di infanzia” entro sessanta giorni dalla comunicazione della prese