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Decreto — n. 11578/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal confirming civil suit extinction due to lack of party request for hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 11578/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal, upholding the lower court's declaration that the civil suit was extinguished. The case involved a dispute over tax liability where the procedural timeline for declaring the extinction of judgments had expired without any party requesting a hearing. The court ruled that since neither side formally requested a hearing under the relevant civil procedure code, the legal process terminated automatically, leaving the tax assessment valid.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The extinction of a civil proceeding due to the expiration of the statutory period for requesting a hearing is final and binding, terminating the litigation without the need for further judicial intervention.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax assessment validity civil procedure code expiration of hearing request finality of extinction tax agency appeal judgment declaration sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 c.p.c.
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 4 d.l. n. 13/2023
438/06/2022 depositata il 11/02/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 5, comma 11 l. n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10505/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro 3T SOCIETA’ COOPERATIVA, rappresentata e difesa in secondo grado dall’Avv. SPAGGIARI CARLO; avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 438/06/2022 depositata il 11/02/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL