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Decreto — n. 11515/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11515/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11515/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 14315/2023proposto da: I.C.P. ITALIANA COSTRUZIONI E PARTECIPAZIONI SRL, i n persona del legale rappresentante pro temporeavv. Giovanni Parmegiani, rappresentatae difesa da ll’ avv. Mauro Toma; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6359/08/2022, depositata il 28 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 28novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso a seguito di proposta di definizione acceleratanotificata il 2 novembre 2023 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11515/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 14315/2023proposto da: I.C.P. ITALIANA COSTRUZIONI E PARTECIPAZIONI SRL, i n persona del legale rappresentante pro temporeavv. Giovanni Parmegiani, rappresentatae difesa da ll’ avv. Mauro Toma; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6359/08/2022, depositata il 28 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 28novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso a seguito di proposta di definizione acceleratanotificata il 2 novembre 2023 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 380 bis c.p art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
380 bis c.p.c.; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 14315/2023proposto da: I.C.P. ITALIANA COSTRUZIONI E PARTECIPAZIONI SRL, i n persona del legale rappresentante pro temporeavv. Giovanni Parmegiani, rappresentatae difesa da ll’ avv. Mauro Toma; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6359/08/2022, depositata il 28 dicembre 2022. Visto l’atto depositato il 28novembre 2023con il quale la ricorrent e h a rinunciato al ricorso a seguito di proposta di definizione acceleratanotificata il 2 novembre 2023 ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/04/2024 Il Pres