Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to tax debt settlement agreement. The court orders mutual compensation of litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished because the taxpayer entered into a simplified settlement agreement for tax debts, rendering the contested judgment ineffective. Although the lower court had ordered the taxpayer to pay litigation costs, the Court ruled that the settlement agreement's requirement to waive pending lawsuits overrides the standard rule for cost allocation. Consequently, the Court ordered the mutual compensation of litigation expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.: When a taxpayer opts for a simplified tax debt settlement requiring a waiver of pending lawsuits, this constitutes an exception to the general rule that the losing party bears all costs, necessitating the mutual compensation of litigation expenses between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
roposto DA D’Amico Fabrizio, rappresentatae difes a dal l ’ Avv. Aldo Lopez , con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Letizia Tiribocchi, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE NONCHÉ l’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” (in qualità di incorporante l’“Equitalia Nord S.p.A.”), con sede in Roma, in persona della procuratrice speciale Turrin Barbara, in forza di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal Notaio Marco De Luca da Roma il 17 febbraio 2016, rep. n. 41710, rappresentata e difesa dall’Avv.
Laura Cella Bandirola e RISCOSSIONE PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVOdall’Avv. Luciana Clerici, entrambe con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Monica De Pascali, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale d ella Lombardia il 28 dicembre 2015, n. 5648/27/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO CHE:
1. Fabrizio D’Amico ha proposto ricorso affidato a quattro motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria r egionale d ella Lombardia il 28 dicembre 2015, n. 5648/27/2015, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in dipendenza di intimazione di pagamento con riguardo a cartella di pagamento della somma complessiva di € 43.774,23, a titolo di imposta di registro, IVA e relativi accessori, dopo la revoca dell’agevolazione della c.d. “prima casa” su atto notarile del 28 febbraio 2006, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo e dell’“Equitalia Nord S.p.A.”, in qualità di agente della riscossione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 29 settembre 2014, n. 7986/40/2014, con co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali;
2. la Commissione tributaria regionalehariformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario - sul presupposto che la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente senza essere impugnate dinanzi al giudice tributario;
3. l’Agenzia delle Entrate e l’“Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.” (in qualità di incorporante l’“Equitalia Nord S.p.A.”) hanno resistito con separati controricorsi;
4. in corso di causa, il r icorrente ha dichiarato di aver presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016,n. 225, documentando l’integrale pagamento del debito risultante dalla cartella di pagamentoe rinunziando al ricorso per cassazione; CONSIDERATO CHE:
1. il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, costituendo la rinuncia in questione adempimento conclusivo della definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225;
2. invero, l a rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727;
Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131);3.per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale «il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese», deve essere opportunamente coordinato con la previsione dell'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016,n. 225; 4.quest'ultima disposizione, nel precisare che il contribuente deve indicare i giudizi pendenti cui si riferiscono i carichi che dichiara di volere definire, afferma, altresì, che egli «assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi»; 5.in ipotesi non trova, infatti, applicazione l'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. (secondo cui:
«La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia ha aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale»), non essendo stata espressamente accettata dalle contropartila rinuncia al ricorso del ricorrente; 6.tuttavia, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali si pone in aperto contrasto con la stessa ratio legis sottesa alla definizione agevolata, laddove si chiede al contribuente, ai fini dell'operatività della stessa, una rinuncia ai giudizi pendenti: un aggravio di spese, infatti, si tradurrebbe, sostanzialmente, in un maggior onere di definizione agevolata rispetto a quanto previsto dalla disposizione; 7.si deve, allora, ritenere che la previsione di rinuncia ai giudizi di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016 , n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, si pone come un'eccezione alla regola prevista dall'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., ed implica la necessaria compensazione delle spese giudiziali tra le parti (in particolare:Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198;
Cass., Sez. 5^, 12 dicembre 2019, n. 32580; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2020, n. 27992; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2021, n. 20407; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2021, n. 40952; Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 18; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, nn. 12131 e 12326; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18002);
8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.Così deciso a Roma nell a cam