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Decreto — n. 11434/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding civil procedure extinction due to ceased subject matter.

Numero d'incarto Decreto — n. 11434/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court found the dispute ended because the subject matter ceased to exist, citing specific articles of the Civil Procedure Code. Consequently, the cassation court upheld the extinction of the case without further review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the subject matter of a civil dispute ceases to exist, the proceedings are extinguished by operation of law, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.

Parole chiave

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cessata materia contendere estinzione giudizio civile procedimento estinto appello inammissibile Corte di Cassazione decreto di estinzione spese processo estinto procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10570/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRIGI SOCIETÀ AGRICOLA SRL, rappresentato e difeso avvocato STEFANORI ANGELO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. UMBRIA n.86/02/2022 depositata il 17/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO