Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11427/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling that notification validity arguments are not new grounds but clarifications of original grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11427/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal, which had rejected the claim as a new ground based on a missing delivery receipt. The taxpayer argued the original complaint covered the lack of proper notification, while the lower court treated the receipt issue as a new fact introduced later. The court held that contesting the validity of the tax act converts procedural defects into grounds for appeal, meaning the argument was not new but merely a clarification of the original grievance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 51 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 140 c.p.c.: In tax proceedings, defects in the validity of tax acts are converted into grounds for appeal, so arguments regarding notification validity, even if raised generically in first instance, do not constitute new demands but rather clarifications of the original complaint.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal grounds notification validity new ground of appeal tax procedural defect conversion of vices emendatio libelli tax notification rules procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.
Art. 140 c.p.c.
La C.t.p., ritenuto che l’avviso di presa in carico fosse atto impugnabile, accoglieva il ricorso assumendo che non vi fosse prova della regolare notifica dell’atto impositivo in quanto non era stata depositata la ricevuta del plico inviato ai sensi dell’art. 140 cod.
art. 140 cod. proc. civ
rilevava che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che non si fosse perfezionato il procedimento di notifica ex art. 140 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/05/2018, n. 12313
Cass. 28/12/2023, n. 36305
Cass. 28/12/2023, n. 36305; Cass.25/5/2021, n.
Cass. 25/5/2021, n. 14285
Cass. 03/02/2017, n. 2868
Rosanna Angarano 5 concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa (Cass. 03/02/2017, n. 2868).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29702/2017R.G. proposto da: GIANDOMENICO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcella Ferrante ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec di quest’ultima, marcella.ferrante@pec.studiolegaledfl.it, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPAN IA , n. 10865/2016,depositata il 05/12/2016; IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Rosario Giandomenico ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoliche aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’avviso di presa in carico ed il presupposto avviso di accertamento relativi al recupero di maggiori imposte per l’anno 2007.

2. La C.t.p., ritenuto che l’avviso di presa in carico fosse atto impugnabile, accoglieva il ricorso assumendo che non vi fosse prova della regolare notifica dell’atto impositivo in quanto non era stata depositata la ricevuta del plico inviato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., necessaria per il perfezionamento della stessa.

3. La C.t.r. rilevava che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che non si fosse perfezionato il procedimento di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. sebbenecon il ricorso originario il contribuente avesse assunto solo «la mancata ricezione del plico ad egli inviato, perché sovente assente dal domicilio»; che laquestione relativa alla ricevuta del plico era stata posta, non con il ricorso originario, ma solo con successiva memoria; riteneva, per l‘effetto, che si trattava di fatto nuovo, come tale inammissibile, stante il carattere impugnatorio del processo tributario Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 140 cod. proc. civ. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Censura la sentenza impugnata per aver interpretato erroneamente il «concetto di motivo del ricorso e degli elementi che identificano l’azione» e per aver ritenuto che , in relazione a quanto dedotto in primo grado – ovvero che l’atto non era mai stato effettivamente notificato in quanto recapitato presso il domicilio del ricorrente in un periodo di crisi coniugale, quindi spesso assente dall’abitazione – la successiva allegazione del mancato rispetto del procedimento notificatorio di cui all’art. 140 cod. proc. civ. costituisse motivo nuovo invece che mero chiarimento dell’originaria doglianza.

Osserva che il vizio specificamente dedotto era quello della mancata notifica dell’avviso di accertamento e che l’oggetto del giudizionon era mai mutato; che, a fronte di tale motivo,era onere dell’Ufficio provare la rituale notifica e spettava al Giudice verificarne la regolarità.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 113cod. proc. civ. e dell’art.101 Cost. Censura la sentenza impugnata per aver proceduto ad un’erronea individuazione del contenuto del motivo di cui al ricorso introduttivo, limitandone l‘ampiezza, e per aver ritenuto che quest’ultimo dovesse individuarsi, non solo in ragione dei fatti storici dedotti , ma anche dell’indispensabile indicazione delle norme violate. Aggiunge che l’unico fatto allegato era la mancata notifica dell’atto presupposto e che nessun fatto nuovo era stato oggetto di ulteriore allegazione.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati 3.1 - C ome si evince dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto nelle parti rilevanti nel corpo del ricorso per cassazione, il contribuente aveva censurato, in generale, la mancata notificazione dell’avviso di accertamento. In detta censuradeve ritenersi ricompresa Cons. est. Rosanna Angarano 4 anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalità di notificazione. 3.2. Nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto, sicché le nullità, ove non dedotte con il ricorso originario, non possono essere rilevate d'ufficio né fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità.(Cass. 18/05/2018, n. 12313) 3.3.

Questa Corte, tuttavia, proprio con riferimento alla notifica dell’atto impositivoo della cartella di pagamento, ha affermato che il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare,comunque, la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova (cfr. Cass. 28/12/2023, n. 36305; Cass.25/5/2021, n. 14285). Al riguardo,deve ricordarsi che si incorre in mutatio libell i quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitumdiverso e più ampio oppure una causa petendifondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente,su un fatto costitutivo radicalmente differente; in tali frangenti, infatti, si pon e al giudice un n uovo tema d'indagine e si spostano i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.

S i ha, invece, semplice emendatio quando si incide sulla causa petendi, in modo che risultamodificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al Cons. est. Rosanna Angarano 5 concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa (Cass. 03/02/2017, n. 2868).

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composiz