Italian Court dismisses tax appeal due to client's withdrawal and orders mutual expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer formally withdrew the lawsuit and requested mutual expense compensation. The underlying dispute involved the Agency of Revenue's recovery of excessive income tax regarding unreported overtime payments disguised as travel allowances. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings without requiring acceptance, while mandating equal sharing of litigation costs due to the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings and entitles the withdrawing party to mutual compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZA sul ricorso iscritto al n.994/2016R.G. proposto da: SACINO GERARDO rappresentato e difeso dagli Avv. Gianfranco Ceci e Carlo Ponzano ed elettivamente domiciliato in Roma, via Regina Margherita, 290, presso lo studio di quest’ultimo, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 392 del 2015,depositata il 28 maggio 2015 . udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2024 dal Consigliere Rosanna Angarano; IRPEFAVVISO ACCERTAMENTOdato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto in udienza dichiararsi estinto il giudizio; sentitol’ Avv. dello Stato Davide G. Pintus per l’Agenzia delle entrate. Rilevato che:
1. Gerardo Sacino ha proposto ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistitocon controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Potenza che, a propria volta, aveva rigettatoil ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini Irpef.
2. L’Ufficio a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, rilevava che il contribuente, socio della Cooperativa Coopital, nel 2007 aveva percepito compensi per lavoro straordinario per i quali quest’ultima, nella qualità di sostituto di imposta, non aveva operato alcuna ritenuta qualificandoli, al fine di aggirare la tassazione, come indennità «Trasferta Italia» facendoli risultare nel cedolino come rimborso in esenzione di imposta ex art. 51, comma 5, t.u.i.r.
3. Con atto depositato in Cancelleria il 19 marzo 2024, ritualmente notificato, il contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto che il giudizio venga dichiarato estinto con integrale compensazione delle spese tra le parti. Considerato che: Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dal difensoredella società ricorrente, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso, i quali ha, altresì, dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(Cass. 28/05/2020, n. 10140) Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ. che prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez.
U., 02/08/2017, n. 19169). Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta come già rilevata da questa Corte (Cass.12/04/2022, n. 11858). In ragione del tenore della pronunzianon sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa fra le parti le spese della fase di