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Ordinanza — n. 11331/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11331/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11331/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Lombardiail 28 febbraio 2017, n. 803/20/2017, notificata il 15 marzo 2017, che, in contro versia su impugnazione di irrogazione di sanzioni amministrative per l’accertamento di un maggior reddito imponibile nell’anno 2008, in conseguenza del disconoscimento della deducibilità di componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ha accolto l’appello proposto da ll a “ Serpentino Eurotrading S.r.l.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Milano il 2 marzo 2016, n. 3929/47/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11331/2024 — snciv · Corte di Cassazione: in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

Parole chiave

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difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione assistenza amministrativa fiscale internazionale restituzioni all'esportazione confisca sotto sanzione internazionale frode fiscale in materia doganale elusione fiscale
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Testo completo

re pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la “Serpentino Eurotrading S.r.l.”, con sede in Chiesa in Valmalenco (SO), in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Alfredo Ferrario, con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Cataldo D’Andria, con studio in Roma, giusta procura in calce al contro ricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Lombardiail 28 febbraio 2017, n. 803/20/2017, notificata il 15 marzo 2017; SANZIONI AMMINISTRATIVE IRES DEFINIZIONE AGEVOLATA EXART. 6 D.L. 119/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 d al Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATOCHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale della Lombardiail 28 febbraio 2017, n. 803/20/2017, notificata il 15 marzo 2017, che, in contro versia su impugnazione di irrogazione di sanzioni amministrative per l’accertamento di un maggior reddito imponibile nell’anno 2008, in conseguenza del disconoscimento della deducibilità di componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ha accolto l’appello proposto da ll a “ Serpentino Eurotrading S.r.l.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Milano il 2 marzo 2016, n. 3929/47/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale hariformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che il G.I.P. presso il Tribunale di Milano aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del legale rappresentante della contribuente per insussistenza dei presupposti individuanti la condotta fraudolenta posta a base dell’irrogazione delle sanzioni amministrative;

3. la “ Serpentino Eurotrading S.r.l. ” ha resistito con controricorso;

4. in corso di causa, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , e di aver prodotto l’attestazione dell’amministrazione finanziaria in ordine all’integrale pagamento della somma dovuta per la definizione agevolata, la contribuente ha chiesto di dichiararel'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE:

1. sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

2. difatti, dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata ed il pagamento dell’importo dovuto, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l’istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31dicembre 2020;

3. pertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721) 4. le spese giudiziali restano a carico d ella parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733);

5. in ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Cortedichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio dell’11 aprile 2024. IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Maria Stalla