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Ordinanza Interlocutoria — n. 11328/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing pending Supreme Court ruling on necessary joinder in tax appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11328/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing pending a decision by the Supreme Court on necessary joinder in tax appeals. The appellant argued that the tax authority's failure to appear in the second instance violated procedural principles, while the lower court had dismissed the appeal based on proper notification of prior debt notices. The court decided to suspend the proceedings because the core issue regarding whether the tax authority must always be joined in tax appeals requires a definitive ruling from the Supreme Court before the lower court can properly adjudicate the procedural violation claim.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; Art. 331 c.p.c.: The court establishes that the necessity of joinder in tax appeal proceedings is not automatically governed by civil procedure rules and requires a specific Supreme Court determination to resolve whether the tax authority must always be integrated into the second instance trial.

Parole chiave

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tax appeal procedure necessary joinder litisconsortium contradictory principle remand to new hearing Supreme Court ruling procedural nullity successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 31 c.p.c.
civ., 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art.
Art. 102 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 360 comma 1 numero 4 c.p.c.
31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 53 comma 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
6204 e 6205 , ha nno rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite lequestioni di massima di particolare importanzase l’art. 53, comma 2, del d.lgs.
Art. 332 c.p.c.
Art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
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Testo completo

17014/2020R.G., proposto DA Foroni Amedeo, rappresentato e difes o dal l ’ Avv. Maurizio Zuccheretti, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ella Lombardia il 30 ottobre 201 9 , n . 4274/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI DILAZIONE1. Amedeo Foroni ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in relazione all’inadempimento dei crediti risultanti da due cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto d a l l ’Agenzia delle Entrate nei confronti d e lla medesimaavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna allarifusione delle spese giudiziali ;

2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che le prodromiche cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente, per cui il preavviso di fermo amministrativo era immune da vizi di nullità derivata;

3. l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata anche dopo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione in adempienza di ordinanza interlocutoria del collegio;

4. il ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE:

1. preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso per cassazione (per violazione degli artt. 31, 102 e 331 cod. proc. civ., 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con la quale si lamenta l’infrazione del principio del contraddittorio per l’omessa evocazione nel giudizio di appello dell’ente impositore, che pure era stato parte del giudizio di prime cure, il collegio rileva che le ordinanze interlocutori e depositat e da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205 , ha nno rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite lequestioni di massima di particolare importanzase l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

2. ne conseguel’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, dirinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sullequestioni specificat e in motivazione . Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024. IL PRESIDENTE Dot