Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Raffele Scudieri, challenged a lower court ruling against Equitalia and the Revenue Agency but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14057/2017 R.G. proposto da : SCUDIERI RAFFELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO,5, presso lo studio dell’avvocato RICCIONI ALESSANDRO (RCCLSN75H25H501V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12 - B, presso lo studio dell’avvocato VECCHIO ZOSIMA (VCCZSM72P48H501B) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE ( 06363391001 ) , rappresentata e difesa dall'AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del Lazio n.7442/2016 depositata il 25/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.050,00 per compensi, oltre, quanto all’Agenzia delle entrate, alle spese prenotate a debito e, ad Equitalia, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i