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Decreto — n. 11207/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in its own decree regarding party identification.

Numero d'incarto Decreto — n. 11207/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court of Cassation issued an order to correct a material error in its previous decree n. 11207/2024. The error involved the incorrect identification of the appellant as an individual rather than an ex liquidator of a company. The court ruled that the error was clear and emendable under civil procedure law, ordering the correction of the party's name in the official record.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A material error in the identification of a party in a court decision is emendable if the correct party is identifiable from the case files, allowing the court to correct its own procedural acts.

Parole chiave

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material error correction party identification self-correction of decree ex liquidator status civil procedure law Corte di Cassazione emendative order condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis, comma 1 c.p.c.
197 del 2016;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
Art. 28, comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
4271/2020, depositata il 25settembre 2020, non avendo la parte ricorrente chiesto la decisione delricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta didefinizione accelerata formulata ai sensi del citato art. 380-bis;2.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
197 del 2016;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art 196-quinquies disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4796/2006
Cass. n. 4796/2006; Cass.
Cass. n. 5850/2002
4796/2006; Cass. n. 5850/2002; Cass.
Cass. n. 16438/2003
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Testo completo

IALE DI CASERTA,elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campanian.4271/2020 depositata il 25/09/2020.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestualeaccettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e391 c.p.c.;Oscuramento disposto Numero registro generale 9943/2021Numero sezionale 710/2024che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 11207/2024391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, conveDrattait poub bcliocanzio ne 26/04/2024modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 2.940,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/04/2024Il consigliere delegatoGiuseppe Fuochi TinarelliNumero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-Maria Perrino Presidente Correzione errore mate-rialeTania Hmeljak ConsigliereGiacomo Maria Nonno ConsigliereRaffaella Brogi Consigliere AC14.5.2026Cron.

R.G.N.22107/2025Luigi D’Alessandro ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 22107/2025 proposto da:SANTOLI Raffaele, nella qualità di ex liquidatore della ANTARESS.r.l.s., rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Fedele- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE- intimata -per la correzione di errore materiale del decreto della Corte Supremadi Cassazione n. 11207/2024, pubblicato il 26 aprile 2024.Numero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere Luigi D’Alessandro.Rilevato che:1.

Con decreto n. 11207/2024 questa Corte ha dichiarato estinto, aisensi del combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 2, e 391,comma 2, c.p.c., il giudizio – contraddistinto con il numero di ruolo9943/2021 – diretto alla cassazione della sentenza della Commissionetributaria regionale della Campania n. 4271/2020, depositata il 25settembre 2020, non avendo la parte ricorrente chiesto la decisione delricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta didefinizione accelerata formulata ai sensi del citato art. 380-bis;2. In data 29 ottobre 2025 la parte ricorrente ha depositato un ricorsocon cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’erroremateriale, consistente nell’erronea indicazione, nell’epigrafe delprovvedimento che si chiede di correggere, del nome della parteprivata, che non è Raffaele Santoli in proprio, ma Raffaele Santoli nellaqualità di ex liquidatore della Antares S.r.l.s. La controparte non hasvolto difese.Considerato che:1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’omessa,incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, del nominativo o deidati identificativi di una delle parti in causa costituisce mero errore,emendabile con la procedura prevista per la correzione degli errorimateriali, solo qualora dalla stessa sentenza e dagli atti siaindividuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamenteindicata (cfr. Cass. n. 4796/2006; Cass. n. 5850/2002; Cass. n.16438/2003);2. Nella specie viene in effetti in rilievo un errore materiale consistentenell’inesatta indicazione, per una mera svista, del nome della partericorrente, che, come si evince da tutti gli atti difensivi della stessa, sianella fase di merito che in quella di legittimità, non è, come indicatoNumero registro generale 22107/2025Numero sezionale 4185/2026Numero di raccolta generale 16033/2026Data pubblicazione 25/05/2026nel decreto di estinzione, Raffaele Santoli, bensì la società AntaresS.r.l.s., società estinta il 16 dicembre 2017 ma che, in forza dellafinzione legale di mantenimento in vita della società di cui al quartocomma dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, si è vista notificare il 17dicembre 2018, nella persona dell’ex liquidatore Raffaele Santoli,l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, e ha poi introdotto,nella persona del medesimo ex liquidatore, il relativo giudizio diopposizione, conclusosi, in sede di legittimità, con il provvedimento diestinzione di cui è chiesta la correzione;3.

Dev’essere allora adottato il provvedimento emendativo richiesto, aisensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ben potendo la parte interessatasia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391-bis, comma 1,c.p.c.);P.Q.M.La Corte:dispone che il sopra citato decreto sia corretto nel senso che là dove,nell’epigrafe, si legge “SANTOLI RAFFAELE”, leggasi invece “SANTOLIRAFFAELE nella qualità di ex liquidatore della ANTARES S.r.l.s.”;manda alla cancelleria per la prescritta annotazione relativa alprovvedimento.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.