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Sentenza — n. 11171/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to plaintiff's formal waiver accepted by the tax authority.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11171/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the plaintiff's formal waiver, which was accepted by the tax authority. Although the taxpayers argued procedural nullities regarding the lower court's reasoning and the inclusion of partners in the judgment, these grounds were not examined because the litigation had been voluntarily abandoned. The court ruled that the process must be terminated as the conditions for its continuation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The court declares the litigation extinguished when the parties formally waive the appeal, rendering further examination of substantive or procedural grounds unnecessary.

Parole chiave

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extinction of litigation waiver of appeal tax appeal procedure acceptance of waiver procedural nullity arretrati d'imposta differimento dell'imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod.
Art. 6 Dl. n. 193 del 2016
La società ed i soci hanno quindi depositato nota riportante la richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
art. 2697 cod. civ
633 del 1972, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato che non è stata fornita la prova che la società fosse consapevole della ipotizzata falsità delle fatture contestate, e fosse partecipe di un accordo simulatorio.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Elettromeccanica Mercanti Nicola figli Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i soci Emili Patrizia, Mercanti Mario, Mercanti Massimo, Mercanti Milvia e Seri Catia, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Antonio Vincenzi del Foro di Ravenna e Danilo Buongiorno del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. G. Brancadoro, alla via Borgognona n. 47 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso Oggetto:Società di persone e soci 2007 - Operazioni oggettivamente inesistenti - Maggior reddito societario e di partecipazione - Rinunzia al giudizio - Accettazione - Estinzione. la sentenza n. 1178, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 16.4.2015, e pubblicata il 1°.6.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia dei ricorrenti accettata dalla controricorrente; nessuno essendo comparso per i contribuenti, ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato Eva Ferretti, che ha confermato l’accettazione della rinuncia al ricorso; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti della Elettromeccanica Mercanti Nicola figli Snc e, completati gli accertamenti, il 27.2.2012 consegnava al legale rappresentante della società, Mercanti Massimo, Processo Verbale di Costatazione con riferimento agli anni dal 2006 al 2009 (ric., p. 2). Quindi la GdF trametteva alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia reato, ipotizzando l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della società, emesse da Fox’s Agency di Bolognesi Marinella, da Edelweiss Srl e da F.X.

Group Srl. Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. THQ024H02295, inerente le maggiori imposte Ires ed Iva ritenute accertate con riferimento all’anno 2007. Erano poi notificati ai soci, Emili Patrizia, Mercanti Mario, Mercanti Massimo, Mercanti Milvia e Seri Catia, gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito.

2. Società e soci introducevano separate impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, proponendo plurime censure, procedurali e di merito, e contestando innanzitutto l’infondatezza degli atti impositivi con riferimento al preteso maggior reddito accertato nei confronti della società. La CTP rigettava i ricorsi.

3. Società e soci spiegavano appello avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. La CTR riuniva i ricorsi e confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. La società ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, affidandosi ad otto strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Giuseppe Locatelli, ed ha domandato il rigetto del ricorso.

5. La società ed i soci hanno quindi depositato nota riportante la richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., importante impegno a rinunziare al ricorso. La controricorrente ha quindi depositato atto di accettazione della rinuncia. Motivi della decisione 1. Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle “causali di cui al punto sub 1 (“Ns competenze come da contratto stipulato in gennaio 2007”)” (ric., p. 6 s.).

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato che non è stata fornita la prova che la società fosse consapevole della ipotizzata falsità delle fatture contestate, e fosse partecipe di un accordo simulatorio.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti criticano nuovamente la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati, in relazione alle operazioni commerciali inerenti la partecipazione al Motor Show di Bologna (punto 2).

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle “causali di cui al punto 3 (“Ns competenze segnalazione clienti e ricerche di mercato per ampliamento clientela periodo settembre-ottobre 2007 come da contratto stipulato in gennaio 2007”)” (ric., p. 19) 5.

Con il loro quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle “prestazioni di cui al punto 5 (“esposizione Vostro marchio pubblicitario su autovettura Jaguar X- Type R che partecipa al campionato Superstars 2007”)” (ric., p. 24).

6. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle “prestazioni di cui al punto 6 (“competenze per gare 6 ore Vallelunga e 6 ore di Misano e campionato Superstars di Monza)” (ric., p. 28).

7. Con il loro settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice del gravame espresso con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle fatture emesse da Edelweiss s.r.l.

8. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti lamentano ancora la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR motiva la propria decisione esclusivamente con riferimento alla società, sebbene siano parte del giudizio anche i soci.

9. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti, in conseguenza della rinunzia al ricorso da loro depositata. 9.1. I ricorrenti hanno invero depositato istanza di voler dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata delle controversie pendenti nei loro confronti, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., evidenziando di aver assunto, ai sensi della normativa citata, l’impegno a rinunziare al ricorso. 9.2.

Le istanze sono state ricevute il 14.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, Equitalia Spa, che ha proceduto al calcolo degli oneri. La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura in ordine agli atti impositivi oggetto del presente giudizio. 9.3. I ricorrenti hanno comunque rinunziato al ricorso, e la rinuncia è stata anche accettata dalla controricorrente, con nota Al 4558/18 (f.to Alessandro Maddalo) dell’8.3.2024. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

10. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. 10.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto da Elettromeccanica Mercanti Nicola figli Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i soci Emili Patri