Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11133/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses agricultural company's appeal for I.M.U. exemption on main residence for partner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the agricultural company's appeal against a municipal tax assessment, ruling that the tax exemption for a main residence does not apply to companies. The court held that the specific legal provision extending tax benefits to agricultural companies refers to land use categories, not the exemption for personal dwellings. Consequently, the court affirmed that the exemption is strictly for natural persons and cannot be extended to corporate entities, even when a partner lives there.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019; Art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011: The tax exemption for agricultural companies regarding the main residence of a partner is not applicable because the provision extends benefits only to land use categories, not to the personal residence exemption reserved for natural persons.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural company main residence exemption municipal property tax tax benefit extension natural persons only corporate entity status Cassation appeal società immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019
Ciò si desume dalla lettera dell’art. 16-ter del d.l.
Art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
58 del 2019 che richiama le agevolazioni e non già l’esenzione, e dalla lettera dell’art. 13, comma 2, del d.l.
Art. 2, comma 1, lett. b d.lgs. n. 504 del 1992
214, si riferisce chiaramente alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett.
Art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004
Ciò si desume dalla lettera dell’art. 16-ter del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt.
art. 115 cod.proc.civ
99 del 2004, deve beneficiare dell’esenzione spettante ai suoi soci, essendo tutte le circostanze di fatto non contestate e, dunque, pacifiche ai sensi dell’art. 115 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 8 giugno 2022, n. 18554
per gli immobili destinati ad abitazione principale impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma (Cass., Sez. 5, 8 giugno 2022, n. 18554) .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6144/2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA LE MORENE SOCIETÀ SEMPLICE DI ALDRIGHETTI MARGHERITA E C., in persona della socia amministratrice Margherita Aldrighetti, rappresenta ta e dife sa dall’avvocato DE SALVO GIOVANNI (DSLGNN75S03E512C) -ricorrente- contro COMUNE DI LAZISE, rappresentato e difeso dal l’avvocato OTTAVIANI NICOLA (TTVNCL76B03L781I) unitamente all'avvocato BETTINI MARCO (BTTMRC77A07L781D) avvnicolaottaviani@ordineavvocativrpec.it -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.VENETO - SEZ.DIST.VERONA n. 998/2022 depositata il 30/08/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

FATTI DI CAUSA 1.La società ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. (annualità 2013, 2014 e 2015) del Comune di Lazise, denunciando, tra l’altro, la mancata applicazione dell’esenzione per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del socio amministratore della società. 2.Il ricorso è stato rigettato con sentenza confermata all’esito dell’appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che non è dovuta l’esenzione per la destinazione dell’immobile della società ad abitazione principale del socio amministratore, non essendo mai stato precisato a che titolo il bene sia stato concesso in godimento dalla società al socio amministratore.

3. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e ha successivamente depositato memoria. 5.Il Comune si è costituito con controricorso.

6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 9 aprile 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La società ricorrente, con un unico motivo, ha denunciato la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 16-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019, 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004, 115 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., 12 e 14 delle preleggi, atteso che l’immobile in esame è solo formalmente intestato alla società agricola, ma da sempre destinato, oltre che a sede legale, ad abitazione principale della sua amministratrice e del suo nucleo familiare e che, dunque, la società, quale imprenditore agricolo professionale ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, deve beneficiare dell’esenzione spettante ai suoi soci, essendo tutte le circostanze di fatto non contestate e, dunque, pacifiche ai sensi dell’art. 115 cod.proc.civ.

In definitiva, la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, è incorsa in errore di diritto, avendo consentito che «una fattispecie puramente esente – quella cioè concernente l’abitazione principale di proprietà della semplice compagine agricola (oggi e per il passato totalmente parificata, quantomeno in relazione al presente beneficio tributario, alle persone fisiche) – sia invece incisa dall’imposizione generalmente prevista a titolo di im.u.». 2.Premesso che in questa sede non è stata censurata la sentenza nella parte in cui esclude l’esenzione per i fabbricati rurali, in considerazione della classificazione catastale dell’immobile, il motivo, avente ad oggetto esclusivamente il mancato riconoscimento alla società agricola dell’esenzione per l’abitazione principale in ordine all’immobile usato dal socio e dal nucleo familiare, è infondato.

L’art. art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019,conv. in legge n. 58 del 2019 (norma di interpretazione autentica), nell’affermare l’applicazione anche alle società agricole delle agevolazioni tributarie, riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011 , n. 214, si riferisce chiaramente alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 504 del 1992 (e, cioè, alla qualifica, in termini di terreno non fabbricabile, di determinate aree) e non all’esenzione prevista per gli immobili destinati ad abitazione principale.

Ciò si desume dalla lettera dell’art. 16-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. in l egge n. 58 del 2019 che richiama le agevolazioni e non già l’esenzione, e dalla lettera dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 , convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 2011, n. 214, che solo nel secondo periodo fa riferimento ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Del resto, la ratio della estensione alle società agricole del trattamento tributario in esame è giustificata dalla equiparazione, ai fini tributari, dell’impresa agricola in forma collettiva a quella in forma individuale.

Non è, pertanto, condivisibile l’interpretazione proposta dalla ricorrente. Del resto, questa Corte ha già affermato che la società semplice è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre l’esenzione i.m.u. per gli immobili destinati ad abitazione principale impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma (Cass., Sez. 5, 8 giugno 2022, n. 18554) . Tale principio opera anche per la società agricola e non può essere superato in virtù della parificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 ed alle condizioni ivi previste, delle società agli imprenditori agricoli professionali, trattandosi di una previsione che non è diretta a superare l’alterità soggettiva tra società e soci, ma, come già evidenziato, a parificare il trattamento tributario dell’imprenditore agricolo professionale-persona fisica e dell’imprenditore agricolo professionale-società, ovvero a riconoscere un determinato trattamento tributario all’impresa agricola, a prescindere dalla forma individuale o collettiva di esercizio. 2.In conclusione, il ricorso deve essere rigett ato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta ilricorso ; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d