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Ordinanza — n. 11129/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal, ruling timely notification to the main debtor prevents statute of limitations expiry against the co-obligor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11129/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Equitalia's appeal against the Regional Tax Court's dismissal, overturning the lower court's decision. Equitalia argued that timely notification of the payment order to the main debtor prevented the statute of limitations from expiring against the co-obligor, contrary to the lower court's view. The court ruled that the statutory language and established case law require notification to either the main debtor or the co-obligor to avoid decadenza, thereby dismissing the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 25 d.P.R. n. 602/1973; Art. 1310 c.c.: Timely notification of the payment order to either the main debtor or the co-obligor prevents the expiration of the statute of limitations for collection proceedings against the co-obligor.

Parole chiave

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statute of limitations co-obligor notification collection proceedings payment order decadenza differimento dell'imposizione rinvio della rendita dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
48; -ricorrente – contro PAGLIUCA ALFONSO - intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - Art. 25 d.P.R.
Art. 1310 c.c.
26352/21), sia pure precisando che tale regola non deriva dall’applicazione dell’art. 1310 cod.
Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 7-sexies, comma 3, Law n. 212/2000
5436/2023) si intende dare continuità, con la precisazione che ratione temporisnon incide sulla fattispecie la previsione dell’art. 7-sexies, comma 3 , della l.
Art. 1, comma 1, letter g), D.Lgs. n. 219/2023
26352/21), sia pure precisando che tale regola non deriva dall’applicazione dell’art. 1310 cod.
Art. 25 d.P.R. 602/73
48; -ricorrente – contro PAGLIUCA ALFONSO - intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - Art. 25 d.P.R.
art. 1310 cod. civ
26352/21), sia pure precisando che tale regola non deriva dall’applicazione dell’art. 1310 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27713/2022
Cass. n. 24582/2022
27713/ 2022 ; Cass. n. 24582/2022 ), sul punto, hanno ribadito principi largamente maggioritari nella giurisprudenza della Corte (Cass.
Cass. n. 2545/2018
24582/2022 ), sul punto, hanno ribadito principi largamente maggioritari nella giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2545/2018, richiamata da Cass.n.
Cass. n. 7591/2020
Cass. n. 17524/2021
Cass. n. 17738/2021
Cass. n. 18096/2021
17738/ 20 21; Cass. n. 18096/2021; Cass.
Cass. n. 18345/2021
Cass. n. 20766/2021
Cass. n. 26346/2021
20766/ 20 21; Cass. n. 26346/2021; Cass.
Cass. n. 26352/2021
Cass. n. 5436/2023
472/1997.Atali principi (confermati ancora di recente da Cass. n. 5436/2023) si intende dare continuità, con la precisazione che ratione temporisnon incide sulla fattispecie la previsione dell’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15423-2017RG proposto da: EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del l.rp.t., rappresentata e difes a dall’avv. PIEREMILIO SAMMARCO , in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla via Muzio Clementi n. 48; -ricorrente – contro PAGLIUCA ALFONSO - intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - Art. 25 d.P.R. 602/73- tempestiva notifica cartella al debitore principale- notifica al coobbligato-decadenza- esclusione proposto contro la sentenza n. 2174/2016 della COMM TRIB.

REG. TOSCANA, depositata in data 12/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che: - la CTR della Toscana rigettava l’appello, proposto in via incidentale, da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. contro la sentenza della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso proposto da Alfonso Pagliuca contro alcune carte lle di pagamento emess e per Irpef dell’anno di imposta 1999 e Iva e Irap pergli ann i di imposta 2001 e 2003 e a lui indirizzatequale socio accomandatario della società Capo Sica s.a.s. di Michele Cirillo e c.; in particolare i giudici d’appello ritenevano che la notifica della cartella tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 determinasse la decadenza dell’agente della riscossione, essendo irrilevante che le cartelle fossero state tempestivamente notificate alla società, debitore principale, in assenza di alcuna disposizione normativa in tal senso; - contro tale decisione propone ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in base ad un motivo; - il contribuente intimato non ha svolto attività difensiva (il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario); - l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; - il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/2024.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973e 1310 cod. civ . , per aver la CTR ritenuto applicabile il termine decadenziale a favoredel coobbligato solidale nonostante la tempestiva notifica dell’atto al coobbligato principale.

2. Il ricorso è fondato. Costituisce invero orientamento ormai consolidato di questa Corte che in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e delcoobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; alcune recenti decisioni(Cass. n. 27713/ 2022 ; Cass. n. 24582/2022 ), sul punto, hanno ribadito principi largamente maggioritari nella giurisprudenza della Corte (Cass. n. 2545/2018, richiamata da Cass.n. 7591/2020; conf., Cass. n. 17524/ 20 21;

Cass. n. 17738/ 20 21; Cass. n. 18096/2021; Cass. n. 18345/ 20 21; Cass. n. 20766/ 20 21; Cass. n. 26346/2021; Cass. n. 26352/21), sia pure precisando che tale regola non deriva dall’applicazione dell’art. 1310 cod. civ. ma dallo stesso tenore letterale dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. Stabilisceinfatti tale disposizione che «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza». Il legislatore usa il plurale quando si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali procede e, quindi, si riferisce a entrambi come destinatari del procedimento; usa poi la disgiuntiva, che segna l'alternatività, quando fissa l'onere, l'inosservanza del quale comporta la decadenza, di notificare la cartella: il che significa che, quando procede nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, l'agente per la riscossione può notificare la cartella di pagamento all'uno o all'altro.Ciò è del resto del tutto coerente con la previsione del beneficium excussionis in favore del coobbligatoe con l’analoga previsione in materia sanzionatoria di cui all'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.Atali principi (confermati ancora di recente da Cass. n. 5436/2023) si intende dare continuità, con la precisazione che ratione temporisnon incide sulla fattispecie la previsione dell’art. 7-sexies, comma 3 , della l. n. 212 del 2000, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 219/2023, secondo cui   A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati, in quanto in vigore dal 18/01/2024.

La CTR, nel ritenere che l’avvenuta tempestiva notificazione della cartella al debitore principale non impedisse la decadenza derivante dalla tardiva notificazione al debitore solidale, assumendo la mancanza di norme che escludessero tale effetto, ha evidentemente disatteso tali principi.Nel caso di specie costituisce circostanza accertata dalla stessa CTR che le notifiche delle cartelle di pagamento al debitore principale società Capo Sica s.as. di Michele Cirillo e c. siano avvenute tempestivamente (pagina 2, ultimo capoverso, e pagina 3, primo capoverso).

3. Di conseguenza, il ricorso va accolto.La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui dem