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Ordinanza — n. 11107/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal ruling on IRAP for failing to apply autonomous organization principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11107/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Elena Musumeci's appeal against a tax tribunal decision regarding IRAP and IRPEF taxes. While the Court rejected arguments about the lack of prior communication for automated checks and the omission of cumulative legal principles, it found the lower court erred in classifying the applicant as an autonomous entity. The Court held that the applicant's use of minimal equipment and a single executive employee precluded the existence of autonomous organization required for IRAP liability.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 446/1997; Art. 360 c.p.c. n. 3: The autonomous organization prerequisite for IRAP does not exist when a taxpayer uses only indispensable tools and employs no more than one executive worker.

Parole chiave

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IRAP autonomous organization tax tribunal cassation employee executive worker minimal equipment threshold tax liability determination responsabilità civile del consulente fiscale prestazione all'indipendente assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997
9451 del 10 maggio 2016 hanno sancito il principio, a tutt’oggi seguito, secondo cui In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’”autonoma organizzazione” richiesto dall ’ art. 2 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
E’,invece, fondato il quarto motivo di ricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3 cod.
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
E’,invece, fondato il quarto motivo di ricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3 cod.
Art. 6, comma 5 della l. n. 212 del 2000
n.19861 del 5 ottobre 2016) la quale ha avuto modo di ribadire che l'art. 6, comma 5, della l.
Art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973
212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9451 del 10 maggio 2016
Cass. n. 19861 del 5 ottobre 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI ELENA, elettivamente domiciliat a in Roma, via della Merceden.11 presso lo studio dell’Avv. Luigi Ragno e rappresentat a e difesa, per procura a margine del ricorso,dall’Avv. Gianfilippo C eccio . -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la sentenza n. 3995 / 2 / 1 5 della Co mmissione tributaria regionale della Sicilia-sezione s taccata di Messina , depositata i l 2 2 settembre2015; Tributi-IRPEF-IRAP cartella 36 bis d.p.r . n.600 del 1973 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2024 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che:

1. Elena Musumeci propo se ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento , portante IRAP e IRPEF,emessa all’esito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione mod. Unicoper i redditi 2001 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. I l primo Giudice, in particolare , annullava l’iscrizione a ruolo relativa all’IRAP,ritenendola non dovuta, mentre, in relazione all’IRPEF annullava la cartella,limitatamente alla parte riguardante le variazioni esposte in comunicazione perché la comunicazione era stata omessa.

3. Sull’impugnazione di entrambe le parti, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’IRAP, mentre ri gettava l’appello , proposto dalla contribuente , relativo all’IRPEF. In particolare, il Giudice di appello, con riguardo all’IRAP accertava la sussistenza dei presupposti impositivi svolgendo la contribuente l’attività di consulente finanziario in piena autonomiae in assenza di alcun vincolo di subordinazione; con riferimento all’IRPEF rilevavache, nel caso in esame, di controllo automatizzato ex art. 36 bis d . P . R . n. 600/73 l’emissione della cartella non era condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente.

4. Avverso la sentenza Elena Musumeci propo ne ricorso per cassazione sulla scorta di quattromotivi. L’Agenzia delle entrate resistedepositando controricorso.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con il primo motivo, la ricorrente -premesso che con la cartella impugnata l’Ufficio aveva operato consistenti rettifiche alle dichiarazioni ritenendo sussistente il presupposto impositivo dell’IRAP e disconoscendo crediti di imposta-deduce la violazione dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla C.T.R. laddove, in contrasto con i principi pacifici espressi da questa Corte in materia, aveva ritenuto che non fosse obbligatorio l’invio della comunicazione di irregolarità; 2 con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art.6, comma V, legge n.212 del 2000-art.360 c. I n.3 c.p.c. - si censura la sentenza impugnata laddove il Giudice di appello non aveva ritenuto possibilela riduzione delle sanzioni, non avendone la contribuente fatto richiesta nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento;

3. Le censure, vertenti sulla necessità di preventivo invio al contribuente della comunicazione di irregolarità (che, peraltro, nella parte deputata allo svolgimento del processo la sentenza d à per prodotta in giudizio) sono infondat e alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di questa Corte(v., di recente, Cass. n. 18405 del 30/06/2021; Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 17479 del 2019 ; Cass. n.19861 del 5 ottobre 2016) la quale ha avuto modo di ribadire che l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 .4.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. l’omesso esame con riferimento all’art.12 d.Lgs. n.472/97 rilevando di avere, già in sede di atto di appello, denunciato come l’entità delle sanzioni irrogate non si conformasse all’invocato principio del cumulo giuridico. 4.1. La censura è inammissibile,in primo luogo, perché sotto l’egida del numero 5 del primo comma dell’art.360 cod.proc. civ. si deduce non l’omesso esame di un fatto storico ma, in realtà, l’omessa motivazione su un motivo di appello che, però, in assoluto difetto di specificità e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, non viene individuato negli atti né tanto meno trascritto.

5. E’,invece, fondato il quarto motivo di ricorso con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num.3 cod. proc . civ., la violazione degli artt. 2 e 3 del d .lgs. n.446 del 1997 , laddove la C.T.R. aveva ritenuto l’assoggettabilità della contribuente, svolgente attività di consulente finanziario con beni strumentali aventi valore complessivo di euro 25.950 e nessun costo per lavoro dipendente, all’IRAP. 5.1 In materia, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 hanno sancito il principio, a tutt’oggi seguito, secondo cui In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’”autonoma organizzazione” richiesto dall ’ art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive . 5.2 Da tale principio si è discostata la sentenza impugnata laddove ha individuato i presupposti impositivi dell’IRAP nella piena autonomia senza vincolo di subordinazione dell’attività svolta dalla contribuente.6.

In conclusione, quindi, in accoglimento del solo quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito che provvederà al riesame, adeguandosi, e regolerà le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del solo quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere a