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Ordinanza — n. 11095/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning in lower court's tax decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Palermo Health Service against a tax assessment, ruling that the lower court's decision suffered from apparent lack of reasoning. The appellant argued that the appellate court failed to substantiate its rejection of a claim for €463,575.00 regarding a duplicate tax declaration. The court held that merely stating a claim was unsubstantiated without explaining the logical steps taken to reach that conclusion constituted a violation of procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 4 c.p.c.: A judgment is void if its reasoning is so contradictory or absent that it cannot be identified as the basis for the decision, requiring a new trial.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax assessment appeal procedural nullity Cassation review judicial motivation motivazione sufficiente complessità della procedura memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 4 c.p.c.
Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n.
Art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
Rilevato che: - la CTR della Sicilia, adita con appello dalla Azienda sanitaria provinciale di Palermo contro la sentenza della CTP di Palermo reiettiva del suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R.
artt. 117 Cost
civ., la ricorrente deduce violazione degli artt. 117 Cost.,132, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U. n. 8053/2014
Cass. n. 22598/2018
8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n.
Cass. n. 6626/2022
Cass. n. 32980/2018
Cass. n. 15964/2016
Cass. n. 15964/2016; Cass.
Cass. n. 1236/2006
15964/2016; Cass. n. 1236/2006).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30124-2017RG proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv. GIORGIO LI VIGNIe FULVIO ROMEO, in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Monte Santo n. 2; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrent e - proposto contro la sentenza n. 1676/2017 della COMM TRIB.

REG. SICILIA, depositata in data 9/05/2017; Motivazione apparente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che: - la CTR della Sicilia, adita con appello dalla Azienda sanitaria provinciale di Palermo contro la sentenza della CTP di Palermo reiettiva del suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a imposte dirette dell’anno di imposta 2009, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e rigettava nel resto l’appello; in particolare, in relazione alla richiesta della somma di euro 463.575,00, evidenziava che l‘asserita duplicazione di quanto dichiarato nel quadro ST modulo 2 rigo 7 del 770/2017 con quanto dichiarato nel quadro ST del 770/2009, in assenza di adeguata documentazione, si risolveva in una mera affermazione della parte non dimostrata; - contro tale decisione propone ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo in base a d ue motiv i, illustrati da successiva memoria; - l’Agenzia delle entrate e del territorio resiste con controricorso; - il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione degli artt. 117 Cost.,132, quarto comma, cod. proc. civ., 6 CEDU e 47 del Trattato UE, per motivazioneapparente. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.

2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.2.1. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione  manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata(Cass., Sez. U. n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 6626/2022). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.Inoltre, più in generale, il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Cass. n. 32980/2018;

Cass. n. 15964/2016; Cass. n. 1236/2006). 2.2. Nel caso di specie, premesso che a seguito dello sgravio operato l’unica posta ancora in discussione era data dal recupero della somma di euro 463.575,00, la parte aveva dedotto di aver commesso un errore materiale in dichiarazione, impropriamente riportando nella dichiarazione del 2009 un importo riferito a debito dell’anno 2008, esposto anche nella relativa dichiarazione, con duplicazione conseguente, importo peraltro versato, depositando a comprova di quanto affermato la dichiarazione dell’anno precedente, il versamento già operato nel marzo 2009,il mastrino relativo al codice tributo 100/E del periodo di dicembre 2009, la copia del versamento della somma effettuata in data 16/03/2009.

Sul punto la motivazione resa dai giudici di appello è meramente parvente in quanto si limita all’apodittica conclusione che l’asserita duplicazione sia mera affermazione della parte non dimostrata.

3. Il motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo, e conseguente cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M.accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione per nuovo esame e cui dema