Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law reducing court times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the registration of the case in a specific list mandated by the 2023 decree. The Agency of Revenue argued that this listing, pursuant to Article 1 of Law 197/2022, confirmed the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The registration of a tax dispute in the prescribed list for reducing litigation times constitutes the regular conclusion of the proceedings, thereby extinguishing the process automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27880/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro FIT PALESTRE SAS, rappresentata e difesa dagli Avv. GALATI ALBERTO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SARDEGNA, n. 111/04/2019, depositata il 19/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC