Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the closure registry under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the case was automatically listed in the registry for closure proceedings. The Revenue Agency argued that the listing under Article 5 of Law No. 130/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute without any party requesting a hearing. The court ruled that since neither side requested a session under Article 391 of the Civil Procedure Code, the process legally terminated, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax dispute is automatically listed for closure without a party requesting a hearing, the proceedings are extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15776/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RK LEASING 2 GES MBH IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIONTELLA MARCO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. DI SECONDO GRADO BOLZANOn.101/02/2021 depositata il 23/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL