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Ordinanza — n. 11034/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer appeal against tax roll notice due to lack of procedural standing and prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11034/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against a tax roll notice inadmissible ex officio. Although the taxpayer argued the notice was invalidly notified, the court found no evidence of specific prejudice such as an ongoing seizure or debt recovery from public entities. Consequently, the lower court's decision upholding the tax authority was quashed without remittal, and the original appeal was dismissed for lack of admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.L. n. 146/2021; Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/73: An appeal against a tax roll notice is inadmissible unless the taxpayer demonstrates specific prejudice derived from the entry, such as an existing seizure or debt recovery from public bodies.

Parole chiave

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tax roll notice procedural admissibility lack of prejudice public procurement debt tax authority appeal revoca del fallimento procedura di ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis d.L. n. 146/2021
un pignoramentoin corso o un’intimazione al pagamento, di cui non viè evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà contribuente rilevabile ex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art. 382 c.
Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/73
Art. 80, comma 4, Codice dei contratti pubblici
Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40
Art. 48 bis, d.P.R. n. 602/73

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27143 del 2017
tra le tante Cass. n. 27143 del 2017; Cass.
Cass. n. 7477 del 2017
27143 del 2017; Cass. n. 7477 del 2017; Cass.
Cass. n. 21153 del 2010
7477 del 2017; Cass. n. 21153 del 2010) ; pertanto l’intervenuto fallimento della parte ricorrente non ha in questa sedealcun rilievo; - d’ufficio va poi rilevato che l’art.3 bis d.
Cass. S.U. n. 26283/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 22270 /20 1 8 proposto da : ILCENACOLO s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Tozzi e Riccardo Aquilanticon domicilio eletto presso il primo dei ridetti difensori in Roma, largoMessico n. 7 (PEC: alessandrotozzi@pec.tedeschinilex.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - resistente – AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente protempore - intimata - Oggetto: impugnazione estrattodiruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 495/16/18depositata i n data 2 9 / 01 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e una sottesacartella di pagamento della quale contestava la notifica; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione; - adita questa Corte da parte della IL CENACOLO s.r.l., la sentenza gravataera cassata con rinvio; - riassunto il giudizio, con la pronuncia qui oggetto di ricorso la CTR haaccolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria; - ricorre ora la società contribuente con atto affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione invista della pubblica udienza; - il Riscossore è rimasto intimato; - è in atti comunicazione dei difensori della società con la quale si rende noto alla Corte esser stato dichiarato il fallimento della stessa;

Consideratoche: - in primo luogo, osserva il Collegio che nell'ambito del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazionele comuni cause di interruzione del processo previste invia generale dalla legge (v. tra le tante Cass. n. 27143 del 2017; Cass. n. 7477 del 2017; Cass. n. 21153 del 2010) ; pertanto l’intervenuto fallimento della parte ricorrente non ha in questa sedealcun rilievo; - d’ufficio va poi rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della L . n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è Cons.Est.

Roberto Succio - 3 impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumononon legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita: «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cuiil debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contrattipubblici di cui al d.

Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’art.1 comma 1 lett.

a) del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramentoin corso o un’intimazione al pagamento, di cui non viè evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà contribuente rilevabile ex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causanon poteva essere propost a; - n essun provvedimento va adottato sul le spese di lite, in assenza diformale costituzione delle parti intimate;

Cons.Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. pronunciandosul ricorso , dichi