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Decreto — n. 11020/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 11020/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished, ruling that the procedural timeline had automatically terminated under the new legislative framework. The lower court had already determined that the absence of a formal denial of the tax authority's request meant the case ended by operation of law. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ceased without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 198, comma 1, della medesima disposizione: When a tax dispute is listed for automatic closure and no objection is filed, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination tax litigation legislative reform civil procedure default closure supreme court tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 198, comma 1, della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4961/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro VITALCHIMICA ITALIANA S.R.L., FUSI PAOLA, NUTI LIVIANA, rappresentati e difesi dagli Avv. LOBUONOTAJANI ROBERTO LUCA, DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE e CASTALDI LAURA, nonché contro VITALCHIMICA ITALIANA S.R.L., FUSI LIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 1888/04/2018, depositata il 25/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I