Italian tax court declares tax litigation extinguished due to simplified settlement procedure under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement procedure. The taxpayer submitted a request for the simplified definition of the dispute and made the required payments, which were verified against the official list of settled cases. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific provisions of Law 197/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: il processo tributario è dichiarato estinto con ordinanza se il contribuente richiede la definizione agevolata e provvede al pagamento degli importi dovuti.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16371/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro ALPINA ITALIANA S.P.A.elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti, 9, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Marini che la rappresenta e difende unitamenteall’Avv. Andrea Giovanardi, –controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n.17235 del 2022 depositatail 27 maggio 2022; REVOCAZIONE Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate ha chiesto nei confronti dell a Alpina Italiana s.p.a., che ha depositato controricorso associandosi all’istanza, la revocazione della sentenza in epigrafe o la correzione dell’errore materialeivi contenuto. Con detta ordinanza questa Corte ha rigettato –secondo quanto in epigrafe – il ricorso, iscritto al n. 14098 del 2020, proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto n. 942 del 2019. Secondo la prospettazione di entrambe le parti, tuttavia, l’ordinanza resa da questa Corte ha ad oggetto altra controversia. Di qui l’istanza congiunta di revocazione della sentenza resa per errore di fatto.
2. Con ordinanza interlocutoria n. 18618 del 2023 veniva disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su analoga questione 3. Con successiva istan za la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Cons. est. Rosanna Angarano 3 Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto ivi previsto. Inoltre, entrambi gli atti impositivioggetto del giudizio sono inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
4. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato .
P.Q.M.
Dichiara estinto il proc