Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the administrative court's decision extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued that the lapse of time constituted a voluntary waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request the decision of the appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21170/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARRIVA ITALIA S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato BITETTI BRUNO (BTTBRN82M15A662E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASCOLO MICHELE (MSCMHL62L25A662N) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.2462/2023 depositata il 01/08/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così d