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Ordinanza — n. 10975/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of suit by both parties and acceptance by tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10975/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a formal withdrawal of the appeal by the taxpayers and its acceptance by the Revenue Agency. Although the taxpayers argued procedural nullities regarding the lower court's reasoning and the timing of their defenses, the court found no need to examine these merits. The decision rests on the explicit renunciation of the lawsuit and the administrative body's confirmation of this withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: The court declares the litigation extinguished when the parties formally renounce the appeal and the opposing party accepts the withdrawal, rendering further examination of procedural or substantive grounds unnecessary.

Parole chiave

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extinction of litigation withdrawal of appeal tax administrative dispute acceptance of renunciation procedural nullity Corte di Cassazione D.Lgs 546/1992 procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992
civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della decisione pronunciata dalla CTR per non aver dichiarato inammissibile la contestazione introdotta dai contribuenti in relazione al raddoppio dei termini di accertamento, perché proposta solo in sede di memoria ex art. 32 del D.Lgs.
Art. 6 D.L. n. 193 del 2016
La società ed i soci hanno quindi presentato richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n.
Art. 391, terzo comma c.p.c.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ., i ricorrenti lamentano nuovamente la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
art. 2697 cod. civ
917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato che non è stata fornita la prova che la società fosse consapevole della ipotizzata falsità delle fatture contestate, e fosse partecipe di un accordo simulatorio.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Elettromeccanica Mercanti Nicola figli Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, con i soci Emili Patrizia, Mercanti Mario, Mercanti Massimo, Mercanti Milvia e Seri Catia, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata, dagli Avv.ti Antonio Vincenzi del Foro di Ravenna e Danilo Buongiorno del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. G. Brancadoro, alla via Borgognona n. 47 in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso Oggetto:Società di persone e soci 2006 - Operazioni oggettivamente inesistenti - Maggior reddito societario e di partecipazione -Rinunzia al giudizio - Accettazione - Estinzione. la sentenza n. 1120, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 16.4.2015, e pubblicata il 21.5.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia dei ricorrenti accettata dalla controricorrente; nessuno essendo comparso per i contribuenti, ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’Avvocato dello Stato Eva Ferretti, che ha confermato l’accettazione della rinuncia al ricorso; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti della Elettromeccanica Mercanti Nicola figli Snc e, completati gli accertamenti, il 27.2.2012 consegnava al legale rappresentante della società, Mercanti Massimo, Processo Verbale di Costatazione con riferimento agli anni dal 2006 al 2009 (sent. CTR, p. 1). Quindi la GdF trametteva alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia di reato, ipotizzando l’utilizzazione da parte della società di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da Fox’s Agency di Bolognesi Marinella, da Edelweiss Srl e da F.X.

Group Srl. Successivamente l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. THQ024H02253, inerente alle maggiori imposte Iva ed Irap ritenute accertate con riferimento all’anno 2006. Erano poi notificati ai soci, Emili Patrizia, Mercanti Mario, Mercanti Massimo, Mercanti Milvia e Seri Catia, gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito.

2. Società e soci introducevano separate impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, proponendo plurime censure, procedurali e di merito, e contestando innanzitutto l’infondatezza degli atti impositivi con riferimento al preteso maggior reddito accertato nei confronti della società. La CTP rigettava i ricorsi.

3. Società e soci spiegavano appello avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. La CTR riuniva i ricorsi e confermava la decisione assunta dalla CTP.

4. La società ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, affidandosi a sei strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria, che ha pure introdotto un motivo di ricorso incidentale. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Giuseppe Locatelli, ed ha domandato il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

5. La società ed i soci hanno quindi presentato richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., importante impegno a rinunziare al ricorso. La controricorrente ha quindi depositato nota di accettazione della rinuncia, contenente anche rinuncia al ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 37, comma 24, del Dl n. 223 del 2006, come conv., e dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento, sebbene la denuncia penale sia stata proposta quando i termini per procedere alla verifica tributaria erano già scaduti.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, perché quest’ultimo non ha illustrato le ragioni giustificative della propria pronuncia, trascurando le prove allegate, e non tenendo conto che compete all’Amministrazione finanziaria provare, seppure su base presuntiva, che l’operazione commerciale contestata non è mai stata posta in essere.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato che non è stata fornita la prova che la società fosse consapevole della ipotizzata falsità delle fatture contestate, e fosse partecipe di un accordo simulatorio.

4. Con il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano nuovamente la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza delle operazioni commerciali contestate da loro allegati.

5. Mediante il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), e dell’art. 108 del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che l’Amministrazione finanziaria abbia il potere di sindacare l’economicità e la ragionevolezza degli atti di gestione posti in essere dall’imprenditore, non potendosi ritenere prova dell’inesistenza di un’operazione di sponsorizzazione l’apposizione di un adesivo di modesta dimensione su un’autovettura da corsa, a fronte di un elevato onere sostenuto.

6. Con il sesto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti censurano ancora la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR motiva la propria decisione esclusivamente con riferimento alla società, sebbene siano parte del giudizio anche i soci.

7. Mediante il suo strumento di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della decisione pronunciata dalla CTR per non aver dichiarato inammissibile la contestazione introdotta dai contribuenti in relazione al raddoppio dei termini di accertamento, perché proposta solo in sede di memoria ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e pertanto tardivamente.

8. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti, e neppure del ricorso incidentale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, in conseguenza della rinunzia al ricorso presentata dai contribuenti e pure dall’Agenzia delle Entrate. 8.1. I ricorrenti hanno invero depositato istanza di voler dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata delle controversie pendenti nei loro confronti, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., evidenziando di aver assunto, ai sensi della normativa citata, l’impegno a rinunziare al ricorso. 8.2.

Le istanze sono state ricevute il 14.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, Equitalia Spa, che ha proceduto al calcolo degli oneri. La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura in ordine agli atti impositivi oggetto del presente giudizio. 8.3. I ricorrenti hanno comunque rinunziato al ricorso, e la rinuncia è stata anche accettata dalla controricorrente, con nota Ct 1366/16 (f.to Alessandro Maddalo) dell’8.3.2024, contenente anche la rinunzia al ricorso incidentale. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

9. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. 9.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto da Elettromeccanica Mercanti Nicola figli