Cassation court dismisses appeal against tax agency regarding extinction of litigation due to procedural listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Rete Ferroviaria Italiana against the extinction of the litigation. The lower court declared the case extinguished because the tax agency listed the case in a specific register, which legally documents the regular conclusion of proceedings under the new tax law. The court upheld this procedural outcome, ruling that the listing automatically satisfied the requirements for extinction without needing a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the prescribed register for the reduction of extinction declaration times constitutes the regular definition of the controversy, thereby extinguishing the proceedings by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18930/2019 R.G. proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. BASILAVECCHIA MASSIMO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 2221/03/2018, depositata il 12/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO