Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Marani Leopoldina, had not responded to the opposing party's proposal for case settlement, leading the court to apply the automatic renunciation rule. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15374/2023 R.G. proposto da : MARANI LEOPOLDINA, elettivamentedomiciliato in ROMA VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI FEDERICA (MNZFRC61S68H501M) rappresentato e difeso dall'avvocato CARRARO AVENTI GIUSEPPE (CRRGPP58L14G224H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENE TO n.20/2023 depositata il 05/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così dec