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Ordinanza — n. 10960/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax authority ruling on real estate fund transparency, declaring case extinguished via simplified settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10960/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement procedure. The underlying dispute involved the tax authority's claim that a real estate fund was merely a vehicle for hiding assets from beneficial owners, contrary to the lower court's finding of a legitimate capital company. The court ruled that the procedural mechanism for simplified settlement, triggered by the payment of a portion of the tax debt, automatically terminated the litigation without a substantive review of the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-202 della Legge 208/2023: When a taxpayer requests simplified settlement and the opposing party confirms the regularity of the payment, the proceedings are extinguished by operation of law, terminating the dispute on the merits.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax debt extinguishment real estate fund transparency solidary liability contribution procedural termination tax authority appeal beneficial ownership patrimonio del fondo d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e 198 della Legge 208/2023
Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett.
Art. 1, commi 200 e 201 della Legge 208/2023
Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett.
Art. 1, comma 202 della Legge 208/2023
Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett.
d.l. 30/03/2023, n. 34
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorsoRG 19 145 - 20 19 proposto da: ANDRIOLO RICCARDO, COMMISSARIO LIQUIDATORE DI PRISMA SGR S.P.A..,IN L.C.A., SOCIETA’ DI GESTIONE DEL FONDO IMMOBILIARE SETTE FONDO PORTAFOGLIO, riqualificato in Sette Fondo Portafoglio s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Guaccero, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Tre Orologi 10E; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – Definizione agevolata avverso la sentenza n. 5411/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8/03/2024dal consigliere relatore dott.

Federico Lume udito il PM in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udito l’avv.Andrea Guaccero per parte ricorrente. udito l’avv.Elena Ferretti per parte controricorrente. Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento relativo all’anno 2010 l’Agenzia delle Entrate contestava che il Fondo immobiliare Sette Fondo Portafoglio solo apparentemente costituisse un ’ autonoma realtà societaria, formalmente gestita da Prisma SGR, ma in realtà fosse utilizzat o dai beneficiari effettivi Fedele Ragosta e Annamaria Iovino per ottenere una segregazione patrimoniale degli immobili.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorsodella società, ritenendo che non fosse configurabile una società di capitali ma che i redditi andassero imputati per trasparenza ai soci.

3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello erariale, evidenziando che la decisione dei giudici di primo grado contrastavacon gli elementi raccolti dall’ufficio, incentrati sulla configurazione di una società di fatto il cui oggetto ruotava intorno alla gestione di un patrimonio immobiliare riconducibile ai coniugi Ragosta e che si fosse in presenza quindi di un soggetto terzo rispetto ai quotisti, con patrimonio e rapporti giuridici propri, tipici della società immobiliare, rispetto al quale d oveva procedersi ad una autonoma determinazione dei profili reddituali; il soggetto era quindi terzo ma, per le concrete modalità organizzative ed operative, non soddisfaceva i requisiti di disciplina dei fondi immobiliari chiusi; lo strumento del fondo di investimento sotto la gestione di una SGR era quindi stato piegato ad una diversa finalità, rappresentata per l’appunto dalla volontà di segregare il patrimonio dei quotisti e di ridurne il carico impositivo.Evidenziava poi la irrilevanza della circostanza dedotta dalla società della presenza di un sequestro antimafia pendente sui beni.

4. Contro tale sentenza propone ricorso la società, in base a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica dell’8/03/2024 per la quale il PM ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria chiedendoin primo luogol’estinzione del giudizio per definizione agevolata e in subordine l’accoglimento del ricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

3) cod. proc. civ., lamentando che i giudici di appello, confermando l’accertamento, che si fondava sull’assenza dei requisiti civilistici del fondo, avrebbero dato una errata interpretazione della nozione di pluralità di investito r i, che invece dovrebbe ritenersi sussistente, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte di cassazione alla nozione di pluralità di soci in temadi società, da intendersi in senso rigorosamente giuridico e non sostanzialistico economico; in particolare in tale caso la pluralità degli investitori sussisteva in quanto il Fondo era detenuto dai coniugi Fedele Ragosta e Anna Maria Iovino e dalla società da loro partecipata Ragosta Re s.r.l.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3)cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2463, primo, secondo e terzo comma, dell’art. 2329, dell’art. 2330, dell’art. 2331 e dell’art. 2332, primo comma, cod., civ., anche in relazione all’art. 10 della direttiva UE 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, in quanto la riqualificazione del Fondo come s.r.l. sarebbe in contrasto con le modalità di costituzione di una società di capitali previstadal codice civile.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che la ricorrente ha chiesto di dichiarare il giudizio estinto,ai sensi dell’art. 1, commi 198 e 202 l. 29/12/2022, n. 197, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata richiesta dalla coobbligata Iovino Annamaria. A tal fine ha depositato : l’avviso di accertamento n. T9D032F20997/2016, notificato sia alla società che a Iovino Annamaria e Ragosta Fedele, nella qualità di amministratori di fatto della società di fatto e quali autori delle violazioni ed effettivi beneficiari dell’evasione; la domanda di definizione agevolata presentata dalla seconda in data 29/09/2023 e relativa al medesimo avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e oggetto a sua volta del giudizio iscritto al n. 34545/2019 di questa Corte relativo alla sentenza della CTR della Lombardia n.1617/16/2019 (che ha ad oggetto anche altri avvisi di accertamento); la documentazione attestante il pagamento della somma dovuta, in data 26/09/2023,nella misura del 15 per cento, ai sensi dell’art. 1, comma 189, nonché la prova del deposito di tale documentazione nel giudizio sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 30/03/2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima ratae, in tal caso,   il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200).

Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201). Infine, in base al comma 202,   l a definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

3. Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, che si avvale, ai fini della definizione agevolata della propria posizione di debitore solidale ( così come previsto dal comma 202 citato ) , dell’istanza e del pagamento eseguito dal debitore principale, istanza alla quale si è associata la difesa erariale, che ha altresì prodotto comunicazione dell’esito regolare della domanda, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia de