Italian court dismisses tax appeal as inadmissible because the reduction notice is not a new tax claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible, ruling that a reduction notice issued by the tax collector does not constitute a new tax claim. The court found that the concessionary entity merely reduced the original tax assessment based on corrected property data, rather than initiating a new enforcement action. Consequently, the appeal was rejected because the matter remained open regarding the residual tax debt, preventing the case from being dismissed entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 161, l. n. 296/2006; Art. 382 cod. proc. civ.: A reduction notice issued in self-help by the tax collector constitutes a partial revocation of the original assessment and does not trigger the five-year statute of limitations for a new tax claim, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA POGGI TRADING S.R.L., con sede in Tivoli (Rm), al Vicolo del Melangolo n. 30 (C.F. e P.IVA: 12861471006) , in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro temporeStefano Canini, nato a Tivoli (Rm) il 4/8/1968 ed iviresidente, alla Via Giotto n. 72 (C.F.: CNNSFN68M04L182A), rappresentata edifesa dall’Avv. Daniele Grimaldi (C.F.: GRMDNL67M31H501R) del Foro di Tivoli, con studio in Tivoli (Rm), allaVia Vincenzo Pacifici n. 20, giusta procura speciale in calce al ricorso ( indirizzo PEC : daniele.grimaldi@pecavvocatitivoli.it); -ricorrente - contro TRE ESSE ITALIA S.R.L.(C.F./P. I.V.A.: 01625840606), con sede legale in Supino (FR), alla Via Condotto Vecchio n. 50, in persona del legale rappresentante p.t.
Delia Corsi (C.F.: CRSDLE61H48L009E), quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Avviso accertamento in rettifica ICI – Decadenza quinquennale Municipale Propria (IMU) nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Renato Cicerchia (C.F.: CCRRNT67C19A123Z) del Foro di Frosinone, con studio legale in Alatri (FR), alla V ia del Giardino n. 5 ( fax : 0775434666 ; posta elettronica certificata: renato@pec.studiocicerchia.com); -controricorrente – e Comune di Guidonia Montecelio; -intimato - - avverso l a sente nza n. 5378 / 20 2 2 emessa d a l la C TR L azio in data 24/11/2022 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. La Tre Esse Italia s.r.l., concessionaria per l’accertamento e la riscossione ICI nel Comune di Guidonia Montecelio, impugnava la sentenza con la quale la CTP di Roma, in accoglimento del ricorso proposto dalla Poggi Trading s.r.l., aveva annullato il nuovo avviso di accertamento in rettifica ICI 2010 emesso in sostituzione di quello originario notificato il 20.2.2016, ritenendo che fosse stato notificato a mezzo pec oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006.
2. La CTR del Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che la legittimazione ad agire (e ad impugnare) della concessionaria trovava fondamento ex lege nel contenuto dispositivo di cui al d.lgs. n. 446/1997 (che consente all’ente impositore di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, trasferendo così al concessionario i propri poteri e le proprie potestà pubblicistiche), che l’atto emesso in autotutela implicava una riduzione della pretesa tributaria accertata con il pregresso atto impositivo, sicchè non poteva ritenersi un nuovo atto impositivo e non doveva rispettare il termine decadenziale quinquennale di esercizio del potere impositivo, che con l’avviso impugnato il contribuente era stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum e che, essendo stato contestato con l’atto impugnato tanto il parziale pagamento dell’imposta quanto l’infedele dichiarazione, si trattava di due violazioni distinte per le quali le disposizioni in materia di ICI (artt. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 e 13 d.lgs. n. 471/1997) prevedevano espressamente la sanzionabilità di entrambe.
3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Poggi Trading S.r.l. sulla base di un unico motivo. La Tre Esse Italia s.r.l. ha resistito con controricorso. Il Comune di Guidonia Montecelio non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 d.lgs. n. 504 del 1992 e 100 e 105 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) cod. proc. civ., per aver la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto da soggetto (la concessionaria Tre Esse Italia s.r.l.) carente di legittimazione.
2. Preliminarmente, occorrerilevare che, in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016; conf.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018). L’atto impugnato con il ricorso originario è stato notificato via pec in data 19.07.2017 ed è un provvedimento assunto in autotutela dalla concessionaria e a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente in sede di ricorso avverso l’avviso originario. Invero, a seguito della proposizione del ricorso di primo grado ed in base alle eccezioni nello stesso articolate, la concessionaria, nell’esercizio del potere di autotutela, rettificava in diminuzione l’atto opposto stralciando dalla tassazione gli immobili contraddistinti al Foglio 23 mappali 326, 325, 277 e 276.
Pertanto, l’atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l’erroneità dell’avviso di accertamento originario in ordine all’individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa già contenuta nell’avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa. Orbene, in tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente.
Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l'interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020 ) . In tema di processo tributario, l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione solo allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, come tale rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7410 del 31/03/2011; conf.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17363 del 19/08/2020). Dalle considerazioni che precedono deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento adottato in sede di autotutela. Ne consegue che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 382 cod. proc. civ., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo la causa essere proposta. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre quelle relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibileil ricorso; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma d