Court allows tax recovery of interest compensation as capital damage restoration, not taxable active income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayers' appeal against the tax authority's assessment, overturning a lower court decision that had partially rejected the claim. The taxpayers argued that interest compensation paid to them as heirs was taxable active income, while the tax authority treated it as such. The court ruled that because the interest was calculated on capital awarded to restore actual property damage, it inherits the non-taxable nature of that capital and is not taxable income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 2 ultimo periodo Tuir; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: Interest compensation awarded to restore actual property damage is fiscally identical to the capital and constitutes non-taxable active income, not taxable revenue.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 5688 / 20 1 7 R.G. propost o da : Marina Nicolai (C.F. NCLMRN52H57F499B ) e Massimo Nicolai (C.F. NCLMSM63R27F499V), rappresentat i e difes i , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. Leonardo Ricci , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF r.g. n. 25688/2017a.c.9 /2/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO - ROMA , n. 1775/17, depositatain data 30/3/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: Marina e Massimo Nicolai (d’ora in poi, anche “i ricorrenti” o “i contribuenti”) impugnarono l’avviso di accertamento n. TKL010301889/2013 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Viterbo per l’anno d’imposta 2008per il recupero a tassazione dell’importo di euro 613.750,79 liquidato dalla Regione Lazio in seguito ad una sentenza di condanna ad un risarcimento del danno pronunciata dal Tribunale di Roma.
Il recuperoavvenne a titolo di sopravvenienza attiva e i contribuenti furono richiesti del pagamento in via solidale quali coeredi (insieme ad un altro loro fratello, Roberto) del padre Venanzio, deceduto prima della liquidazione del risarcimento. Venanzio Nicolai, esercente l’attività di albergatore, ricevette dalla Regione Lazio il riconoscimento, in parte a fondo perduto e in parte in conto interessi,di un contributo per il potenziamento della struttura e degli impianti alberghieri di sua proprietà, a sostegno del pagamento di un mutuo da contrarre, e poi effettivamente contratto, con un istituto bancario convenzionato.
Essendo stata sospesa l’erogazione del contributo in seguito ad una indagine penale riguardante altri destinatari della provvidenza, Venanzio Nicolai adì il Tribunale di Roma chiedendo il risarcimento del r.g. n. 25688/2017a.c.9 /2/2024 Cons. est. Angelo Napolitano danno nei confronti della Regione Lazio per l’illegittima sospensione dell’erogazione del contributo. Il Tribunale di Roma condannò la Regione al risarcimento del danno, quantificato in euro 613.750,79, che l’ente pubblico liquidò in favore degli eredi del defunto Venanzio condistinti mandati di pagamento di pari importo.
Recuperato a tassazione l’importo liquidato dalla Regione nei confronti di ciascun coerede in solido, i contribuenti proposero ricorso di primo grado avverso l’avviso di accertamento, accolto dalla C.T.P. di Viterbo. Su appello dell’ufficio, la C.T.R. del Lazio accolse parzialmente il gravame solo per quanto riguarda la somma di euro 176.498,36 , respingendolo con riferimento al restante importo. Omise di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza della solidarietà passiva tra i coeredi. Contro la sentenza d’appello icontribuenti ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.
L’Agenzia delle Entrateha depositato solo un atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione alla ritenuta tassabilità degli interessi compensativi”, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per avere contraddittoriamente negato la tassabilità quale sopravvenienza attiva dell’importo liquidato in linea capitale ed avere, invece, assoggettato ad imposizione la liquidazione degli interessi, così violando il disposto dell’art. 6 Tuir in tema di tassabilità degli interessi. 1.1.Il motivo è fondato. r.g. n. 25688/2017a.c.9 /2/2024 Cons. est.
Angelo Napolitano Risulta dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Roma aveva liquidato in favore del Nicolai la somma di euro 334.337,69 a titolo di “danno patrimoniale effettivoascrivibile alla Regione Lazio”, mentre (in disparte la somma liquidata a titolo di rivalutazione monetaria, che qui non viene in rilievo) la somma di euro 176.498,36, della cui natura giuridica in questa sede si discute, era stata liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di “mancato guadagno legato alla non disponibilità della somma indebitamente trattenuta dalla Regione Lazio”.
Orbene, sebbene l’espressione appena riportata possa far pensare ad una somma sostitutivadi un reddito , deve tuttavia considerarsi che la somma di euro 176.498,36è stata liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di interessi sulla sorte capitale di euro 334.337,69. Sicché, se la sorte capitale serviva a ristorare un “danno patrimoniale effettivo ascrivibile alla Regione Lazio”, in base al disposto dell’art. 6, comma 2, ultimo periodo, Tuir la somma liquidata a titolo di interessi sulla detta sorte capitale acquista fiscalmente la stessa natura di quest’ultima, dovendosene dunque escludere la qualificazione come sopravvenienza attiva e, in ultima analisi, come reddito imponibile (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 8615/23; Cass., n. 5 n. 14329/22).
2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti due motivi.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’integrale accoglimento del ricorso di primo grado proposto dai contribuenti.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei giudizidi merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. r.g. n. 25688/2017a.c.9 /2/2024 Cons. est. Angelo Napolitano
P.Q.M.
Accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due. Cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, accoglie integralmente il ricorso di primo grado proposto dai contribuenti. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Marina e Massimo Nicolai, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro cinquemilaottocento, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duec