Cassation court dismisses tax appeal for lack of standing due to new law on payment order notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax collection company's appeal inadmissible, quashing the Regional Tax Commission's decision that had allowed the taxpayer's challenge. The taxpayer failed to demonstrate standing to appeal the tax assessment roll and payment order because a new law requires specific proof of electronic notification, which was absent in this case. Consequently, the court ruled that the taxpayer could not invoke the new procedural rules to invalidate the previously notified documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 3 bis D.L. 146/2021: The taxpayer must demonstrate standing to appeal the tax roll and payment order; if the new law requires proof of PEC notification and this is missing, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3825/2018R.G. proposto da: Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), rappresentata e difesadall’Avv. Giuseppina Rizza, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Poin s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Antonuccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Pietro Davide Sarti, in Roma, nella via Giovanni Paisiello, n. 15, giusta procura speciale a margine del controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 4453/4/17 , depositata in data 13 novembre 2017 , notificata in data 22 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l l’11 aprile2024 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;
RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria regionale , in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’appello proposto dalla società Poin s.r.l., ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e della relativa cartella (richiamando Cass., Sez. U., 2 ottobre 2015, n. 19704)e rilevando che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione non risultava validamente notificata mediante posta elettronica certificata perché mancava la ricevuta di avvenuta consegna.
2. La società Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 3.La società Poin s.r.l. resiste con controricorso . CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e specificamente del valore probatorio delle prove documentali attestanti la regolarità della notifica via Pec. 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa valutazione del motivo di decadenza e di inammissibilità della impugnazione e la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 6 del d.P.R. n. 68 del 2005, dell’ art. 23 del decreto legislativo n. 82 del 2005, perché la Commissione tributaria r egionale aveva considerato inesistente la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in quanto dalla ricevuta cartacea prodotta non si evinceva la prova che la cartella di pagamento fossestata inserita tra i documenti notificati al contribuente.
4. Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’ art.19 , comma 1, lett. d) , del decreto legislativo n. 546 del 1 992 , perché la Commissione tributaria r egionale aveva considerato ammissibile il ricorso avverso l'estratto ruolo riformando la sentenza di inammissibilità del giudice di primo grado. 5.Il quarto motivo, la cui trattazione è prioritaria, è fondato. 5.1 Ebbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica, che emerge dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata, c he il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 29820150017941664, lamentando l'omessa notifica della indicata cartella di pagamento. 5.2 Ciò posto, le S ezioni unite hanno affermato il principio che « I n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». (Cass., Sez.
U., 6 settembre 2022, n. 26283). 5.3Nella sentenza sopra richiamata, è stato, in particolare, affermato che: -) nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile; -) l'art. 3 bis del d ecreto legge n. 146/ 20 21, inserito in sede di conversione dalla leggen. 215/2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis, ha stabilito non soltanto che « L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; -) la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del decreto legislativon. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della legge n. 689/ 19 81 e 206 del decreto legislativon. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette; -) la prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del decreto legislativon. 546/1992 tra quelli impugnabili; -) quello che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; -) è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento; -) la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti; -) conla norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire; -) questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; - è, quindi , coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti; -) quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo; -) l'interesse in questione può,poi, essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. 5.4Tutto ciò premesso, nel caso in esame, la società contribuente sul punto, nel controricorso, non ha svolto difese e, dunque, non ha dimostrato l'interesse ad agire, presupposto per l'impugnabilità dell'estratto ruolo ex art. 3 bis del decreto legge n. 146/ 20 21, con la conseguenza che va cassa ta la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 5.5Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassasenza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudi