Tax court dismisses role appeal as inadmissible due to lack of specific prejudice under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal against the tax roll inadmissible ex officio. The taxpayer argued the notification was invalid, but the court noted the new law restricts appeals to cases proving specific prejudice like ongoing seizure or public contract penalties. Since the taxpayer failed to demonstrate such prejudice, the appeal was rejected without remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis d.L. n. 146/2021; Art. 12 d.P.R. n. 602/73: Appeals against tax rolls are inadmissible unless the debtor proves specific prejudice such as ongoing seizure or loss of public contract benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2 1542 /20 20 proposto da : KICCO MUSIC EDIZIONI MUSICALI s.a.s. di Noceti Giovanna c. in personadel legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco ( con indirizzo PEC: giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it) con domicilio eletto in Milano , GalleriaSan Babila n. 4/a presso lo studio dell’avv. Simone Forte ( con indirizzoPEC: simone.forte@avvocatinapoli.legalmail.it ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso Oggetto: impugnazione estrattodiruolo Cons.Est.
Roberto Succio - 2 l’Avvocatura Generale del lo Stato ( con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente – AGENZIADELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardian. 4861 / 04 / 1 9 depositata i n data 03 / 12 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 1 1 / 0 4 /202 4 dal Consigliere Relatore RobertoSuccio; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava più estratti di ruolo e avvisi di addebitoin essi riportati de i quali contestava la notifica; - la CTP dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti; appellava la contribuente; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha confermato la sentenza di primogrado; - ricorre ora a questa Corte la società con atto affidato a quattro motividi gravame ; - Agenzia delle Entrate – riscossione resiste con controricorso ;
Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sededi Legittimità; Consideratoche: - d’ufficio va rilevato che l’art.3 bis d. L. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21, novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. La menzionata previsione di legge recita:
«il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente Cons.Est. Roberto Succio - 3 notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cuiil debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolopossa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto pereffetto di quanto previsto nell’art. 80 comma 4 del codice dei contrattipubblici di cui al d. Lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cuiall’art.1 comma 1 lett.
a) del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha poi fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito; - è conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramentoin corso o un’intimazione al pagamento, di cui non viè evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso originario dellasocietà contribuente rilevabile ex officio ; - in conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente dichiarato inammissibile perché la causanon poteva essere propost a; - poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto prima dellapronuncia a Sezioni Unite cui sopra si è fatto riferimento, le spesedi lite vanno compensate tra le parti;
Cons.Est. Roberto Succio - 4 p.q.m. pronunciandosul ricorso , dichiara inammissibile l’originario ricorso della societàcontrib