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Ordinanza — n. 10871/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows correction of Cassation order to add lawyer's fee deduction for client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10871/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding the deduction of legal fees. The defense argued that while the losing party was ordered to pay costs, the specific instruction to deduct these fees from the opposing party's account was omitted despite a prior request. The court ruled that this omission constituted a material error warranting administrative correction under civil procedure law, thereby integrating the missing deduction clause into the operative part of the order.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: When a lower court order fails to include a specific instruction regarding the deduction of legal fees despite a party's prior request, the Supreme Court may correct this material omission via a correction order to ensure the effective enforcement of the judgment.

Parole chiave

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material error correction legal fees deduction omitted instruction administrative correction lawyer's advance civil procedure law Cassation order spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod.
Art. 392 c.p.c.
art. 86 cod. proc. civ
aolo Panunzio, con studio in Roma, nella qualità di difensore di Turriziani Silvio, rappresentato e difeso da sé medesimoai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod.
art. 391 - bis cod. proc. civ
non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566
Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033
3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202
31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235
Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079
ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).
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Testo completo

aolo Panunzio, con studio in Roma, nella qualità di difensore di Turriziani Silvio, rappresentato e difeso da sé medesimoai sensi e per gli effetti dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio studio (indirizzo p.e.c.: paolopanunzio@ordineavvocatiroma.org); RICORRENTE NEI CONFRONTI DI il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO per la correzione di errore materiale nell’ordinanzadepositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 febbraio 2022, n. 4245; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. all’esito del giudizio promosso dal Comune di Frosinone nei confronti di Silvio Turriziani per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONEsezione staccata di Latina l’8 febbraio 2018, n. 747/19/2018, l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 10 febbraio 2022, n. 4 2 45, ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali nei confronti del controricorrente nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, oltre a spese generali edaltri accessori di legge;

2. il difensore di Silvio Turriziani ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane in controricorso;

3. il Comune di Frosinone è rimasto intimato; CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso può trovare accoglimento;

2. i nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235); 3.nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultimo, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso;

4. pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario della controricorrente, aggiungendo, dopo le parole «condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e altri accessori di legge.», la locuzione «,da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Paolo Panunzio da Roma, per dichiarato anticipo.»;

5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il10 febbraio 2022, n. 4245, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole « condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali e altri accessori di legge.», della locuzione «, da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Paolo Panunzio da Roma, per dichiarato anticipo.»; dispone, altresì , che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024. LAPRESIDENTE Dot