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Ordinanza — n. 10827/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for inadmissible cumulation of legal grounds and double conformity violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10827/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Fragomeli's appeal against a tax assessment regarding construction costs. The taxpayer argued for nullity due to lack of motivation and false application of the Statute of the Taxpayer, while the Revenue Agency did not file a counter-argument. The court declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to separate multiple legal grievances into distinct grounds and violated the double conformity rule by raising new factual arguments not present in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter, comma 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it cumulatively alleges violations under different paragraphs without separating them into distinct grounds, and if it raises new factual arguments violating the double conformity principle.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity rule cumulation of grounds lack of separation tax assessment appeal Statute of Taxpayer procedural inadmissibility deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n.
Art. 348-ter, comma 5 of the Code of Civil Procedure
"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod.
Art. 13, comma 1-quater, of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art 112 c.p
la «Nullità per Violazione dell'art 112 c.p.c.
art. 7 legge 212/2000
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)», in relazione alla valutazione di sussistenza della motivazione dell'avviso di accertamento operata dalla CTR.
art. 7 legge n. 212/2000
civ., la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), eccependo la nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'omesso esame delle prove a difesa da considerarsi quale omesso esame di fatto decisivo.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 9100/2015
Cass. Sez. 6 - 3, n. 7009 del 17/03/2017
9100/2015; Cass. Sez. 6 - 3, n. 7009 del 17/03/2017 Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23/10/2018
7009 del 17/03/2017 Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23/10/2018).
Cass. n. 266860 del 18/12/2014
Cass. n. 11439 dell'11/05/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27618/2017 R.G. proposto da: FRAGOMELI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVO CARACCIOLI (CRCVIO36L13L219O) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 623/2017 depositata il 13/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Francesco Fragomeli, titolare di impresa edile, avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, contenente le riprese a tassazione Irpef e Irap 1.1. Sulla base di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio contestava alla società odierna ricorrente l’indeducibilità di taluni costi, in ragione della loro asserita riferibilità a operazioni oggettivamente inesistenti.

2. Le ragioni del contribuente non erano apprezzate nei gradi merito.

3. Francesco Fragomeli ricorre avverso la sentenza della CTR del Piemonte in epigrafe con tre motivi. La Difesa erariale non ha svolto difese con controricorso, limitandosi a depositare foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ. la «Nullità per Violazione dell'art 112 c.p.c. con riferimento agli artt. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 ed 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546» lamentando la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato con manifesta carenza di motivazione, in quanto sarebbero state accolte in modo apodittico le ragioni poste a base dell'accertamento.

Osserva il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è del tutto apparente e sorretta soltanto da argomentazioni formali le quali, in maniera scarna, richiamano meramente al dato normativo senza che, al contrario, sia stata illustrata ed argomentata in concreto l'effettiva adeguata motivazione dell'impugnato avviso di accertamento con precisi riferimenti ad elementi probatori presenti nel predetto atto quali, ad esempio, le ragioni del mancato riconoscimento dei costi.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000 (Statuto del Contribuente)», in relazione alla valutazione di sussistenza della motivazione dell'avviso di accertamento operata dalla CTR. Afferma il contribuente che il ragionamento dei giudici di appello sarebbe viziato per erronea applicazione della legge ed erronea percezione della realtà processuale in punto prova, anche per presunzioni, in relazione alla sussistenza della motivazione dell'avviso di accertamento. L'impugnata sentenza, nel ritenere adeguatamente motivato l'emesso avviso di accertamento, non avrebbe individuato gli elementi probatori di fatto che possano avere rilievo ai fini della prova nel contenzioso tributario.

3. Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, in quanto, pur evocando i diversi profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, denunciano entrambi la radicale carenza motivazionale della sentenza impugnata, sono infondati. 3.1. Va rammentato che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.” (Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 3.2. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla sentenza emerge come la CTR del Piemonte, nella sentenza di appello di cui il ricorso peraltro riporta, a sostegno delle proprie tesi, solo parziali estratti della motivazione, abbia richiamato e positivamente valutati gli elementi posti a sostegno della pretesa erariale, evidenziando che l'Ufficio, dopo avere rilevato che la maggior parte delle fatture emesse nei confronti del contribuente nel 2006 proveniva da Francesco Floris (€ 408.705,00), Leopoldo Sirignano (€ 302.921,00), Francesco Mellace (€ 141.050,00), ha posto a sostegno della propria tesi dell'inesistenza delle operazioni commerciali i) il fatto che l'accertamento che qui occupa deriva da quello (divenuto definitivo) compiuto nei confronti di Francesco Floris, il quale non è risultato disporre di mezzi idonei per svolgere le prestazioni fatturate ed il quale, per la maggior parte del 2006 (dal 5 maggio al 31 dicembre), ha svolto attività di lavoro dipendente presso la Società Cooperativa Taunisia, ii) che Leopoldo Sirignano e Francesco Mellace non hanno presentato dichiarazioni fiscali per il 2006 e sono risultati privi di personale dipendente che potesse consentire loro di svolgere le prestazioni fatturate; esaminando criticamente le deduzioni probatoria del contribuente i giudici di appello hanno quindi osservato che iii) Francesco Fragomeli, al fine di contestare le argomentazioni avversarie, ha versato in atti le fatture emesse dai signori Floris, Sirignano e Mellace e due dichiarazioni scritte che sarebbero state rilasciate dagli ultimi due, ritenendo che le risultanze dell'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate non potessero essere sovvertite da siffatti documenti, non consentendo questi di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sul contribuente.

4. Con il terzo strumento di impugnazione, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), eccependo la nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione all'omesso esame delle prove a difesa da considerarsi quale omesso esame di fatto decisivo. 4.1. Il motivo è inammissibile, in primo luogo in quanto cumula le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., senza evidenziare specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto, non consentendo l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

In materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse. (Cass., Sez.

U., n. 9100/2015; Cass. Sez. 6 - 3, n. 7009 del 17/03/2017 Cass., Sez. 2, n. 26790 del 23/10/2018). Non è infatti dato scindere le contestazioni relative alla violazione dei criteri in materia di valutazione della prova da quelle di omessa esame valutazione omesso esame di fatti decisivi, in concreto richiedendo il ricorrente a questa Corte di legittimità una inammissibile nuova valutazione del materiale istruttorio, differente rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. 4.2. Inoltre, con riguardo alla denuncia del vizio di cui all’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., opera il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente e applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 23.04.2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;

Cass. n. 11439 dell’11/05/2018).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri