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Ordinanza — n. 10826/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming failure to apply new law as factual error, ruling it is legal error instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint appeals by Buzzi Unicem S.p.A. and Cementilce S.r.L. inadmissible against a tax ruling. The taxpayers argued the lower court failed to apply a new interpretation law retroactively, claiming this constituted a revocable factual error. The court rejected this, establishing that failure to consider new law constitutes legal error (erroriuris) rather than factual error, which is the sole ground for revocation under the relevant civil procedure articles.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis and 395 n. 4 c.p.c.; The failure to apply new law (ius superveniens) constitutes legal error, not factual error, and thus does not meet the requirements for revocation of a final judgment.

Parole chiave

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revocazione sentenza errore di fatto ius superveniens erroriuris imposta di registro Corte di Cassazione ammissibilità ricorso retrocessione nell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
iricorsi sono inammissibil i ; 1.3.è noto che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell’art. 391 bis cod.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
con unicomotivo lericorrenti chiedono , ex art. 395 n.
Art. 1 comma 1084 legge 30 dicembre 2018 n. 145
16136; Cass. 12 dicembre 2012, n.
Art. 1 comma 87 lett. a legge 205/2017
16136; Cass. 12 dicembre 2012, n.
Art. 20 DPR n. 131/1986
82/2012, con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torinoin rigetto dei ricorsi propost i avverso avvis o di liquidazione ed irrogazione sanzioni,emesso ai sensi dell’art. 20 DPR n.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 comma 1 quater
115, art. 13, comma 1— quater , inserito dalla L.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
82/2012, con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torinoin rigetto dei ricorsi propost i avverso avvis o di liquidazione ed irrogazione sanzioni,emesso ai sensi dell’art. 20 DPR n.
art. 391 bis cod. proc. civ
iricorsi sono inammissibil i ; 1.3.è noto che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ.
art. 395 c.p
e dell’art. 395 c.p.c., n.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 30 ottobre 2008 n. 26022
Cass. 9 luglio 2009 n. 16136
Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868
Cass. SU n. 10854 del 13 aprile 2021
Cass. Sez. U, 26/03/2021 n. 8567
Cass. 16/2/2024 n. 4252
Cass. n. 17479 del 31/05/2022
Sez. Un., n. 30994/2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8546-2019R.G. proposto da: BUZZI UNICEM S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la rappresenta e dife nde assieme all’Avvocato MATTEO ROSSOMANDOgiusta procura in calce a l ricorso CEMENTILCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO GIACHETTI, rappresenta ta e dife sa dagli Avvocat i MARGHERITA BARIÈ e MASSIMO MARCONI giusta procura in calce al ricorso -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1299/2019 del la CORTE DI CASSAZIONE , depositatail 18/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2024dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Buzzi Unicem S.p.A. e CementilceS.r.L. propon gono separati ricors i , affidati ad unico motiv o , per la revocazione, ex artt. 391 - bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., della sentenza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto respinto i ricors i, riuniti, propost i dalle suddette società avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 82/2012, con cui era stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torinoin rigetto dei ricorsi propost i avverso avvis o di liquidazione ed irrogazione sanzioni,emesso ai sensi dell’art. 20 DPR n. 131/1986, notificato alle suddette società, relativo ad atto di compravendita di azioni, con cui si riqualificava l’atto di conferimento di ramo d’azienda, e successiva cessione della partecipazione, in compravendita di ramo d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggior e impost a proporzional e di registro, oltre accessori; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso al ricorso proposto da Cementilce S.r.L., rimanendo intimata rispetto al ricorso proposto da Buzzi Unicem S.p.A.; le ricorrentihanno da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con unicomotivo lericorrenti chiedono , ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione della sentenza di questa Corte indicata in epigrafe, ritenendo che il Collegio avrebbe emesso la decisione incorrendo in un errore di fatto per non aver dato applicazione alla normativa sopravvenuta (entrata in vigore tra la data della camera di consiglio -6/11/2018- e la data di pubblicazione della sentenza-18/1/2019-), di cui all ’art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante norma di interpretazione autentica(e dunque applicabile retroattivamente) dell’art. 1, comma 87, lett. a della legge 205/2017, che aveva a sua volta modificato l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986in materia di imposta di registro, rilevante ai fini della decisione per aver previsto quanto segue:«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»; 1.2. iricorsi sono inammissibil i ; 1.3.è noto che l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze ed ordinanze della Corte di Cassazione è, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dal provvedimento e l’altra dagli atti e documenti di causa e che, quindi, deve:

1) consistere in un’errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;

2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;

3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;

4) presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;

5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. ex plurimis, Cass. sentt. nn. 3264 del 2007, 2425 del 2006 e 13915 del 2005, v. anche Cass. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001);1.4. il combinato disposto dell'art. 391-bise dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede, dunque, come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, sostanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della decisione), né l'errore di giudizio o di valutazione, né l’applicabilità di un asserito ius supervenienspiù favorevole sulla fondatezza nel merito della pretesa azionata nel giudizio, né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibilisolo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, come anche l’applicabilità dello ius superveniens , considerato essenzialmente che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, in un sistema strutturato su differenti impugnazioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti, a stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (cfr.

Cass. Sez. Unite, 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Unite, 27/12/2017, n. 30994; Cass. 29/04/2016,n. 8472; si veda anche Cass.11/02/2022, n. 4521); 1.5. è stato anche precisato, con riferimento all'effettività della tutela giudiziaria, come anche la Corte di giustizia dell'UE riconosca la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (cfr.

Cass., Sez. U., 28 maggio 2013, n. 13181; cfr. Corte Giust., 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub;Corte Giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte G iust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer); 1.6. tali approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., anche rispetto alla svolta normativa in direzione di un più ampio controllo (legge26 novembre 1990, n. 353; d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40); 1.7. anche nella citata Cass., Sez.

Un., n. 30994/2017 e in altre pronunce coeve è stato ribadito che l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, dell'art. 391 bis e art. 395, n. 4, cod. proc. civ. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (cfr. anche Cass. 29 aprile 2016, n. 8472); 1.8. il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta, pertanto, l'inammissibilità di ogni censura non prevista (cfr.

Cass. 7 maggio 2014, n. 9865), ivi compresa la mancata applicazione di jus superveniens (cfr. Cass., Sez. U., 23 gennaio 2009, n. 1666); 1.9. ribadito, infatti, che ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa, il preteso errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel non applicare alla fattispecie lo ius superveniensdi cui alla legge n. 145/2018 , all'evidenza, non ha le caratteristiche proprie dell'errore revocatorio così come sopra delineate, che, come si è detto, deve basarsi su un errore di fatto, cioè su una svista percettiva che abbia indotto il giudicante a credere esistente un fatto insussistente o viceversa (tra le tante cfr.

Cass., Sez. U, 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass. 9 luglio 2009, n. 16136; Cass. 12 dicembre 2012, n. 22868), ma non può investire la qualificazione della materia controversa o l'individuazione della norma applicabile o l'interpretazione di essa, con le inevitabili ricadute che esse possono comportare; 1.10. è stato, invero, da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU. n. 10854 del 13 aprile 2021 in motiv.) il principio secondo cui l’errore per la mancata considerazione dello jus superveniens è del tutto estraneo all'ambito del rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c., atteso che, al più, la falsa percezione di norme giuridiche integra gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata (riconducibile all'ipotesi della violazione) (cfr.

Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8567; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass.30/07/2020, n. 16343; Cass. 5/12/2023, n. 34002); 1.11. il precedente di questa Corte (cfr. Cass.16/2/2024, n. 4252) , citato dalle ricorrenti a sostegno della diversa tesi dalle stesse affermata, non è inoltre pertinente atteso che nel suddetto caso il Collegio, in conformità con Cass. n. 17479 del 31/05/2022, avevaritenuto ammissibile la richiesta direvocazione della sentenza emessa da questa Corte a causa della mancata percezione dell'avvenuta presentazione della memoria ex art. 378 cod. proc. civ., in cui era stata evidenziata la modificazione normativa in materia di sanzioni amministrative invocata dal contribuente quale lex mitior,ipotesi che non ricorre invece nell’odierna fattispecie;2. sulla scorta della rilevata insussistenza del dedotto vizio revocatorio iricorsi proposti dalle società contribuenti, lamentando l’erronea mancata applicazione dello jus superveniens , dev ono essere pertanto dichiarat i inammissibili, assorbita ogni altra questione;

3. nessun provvedimento deve essere assunto sulle spese di lite relative al ricorso tra Buzzi Unicem S.p.A. e l’Agenzia delle entrate, essendo, quest’ultima, rimasta intimata;

4. tra Cementilce S.r.L. e l’Agenzia delle entrate, invece, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiarainammissibili i ricorsi proposti da Buzzi Unicem S.p.A. e Cementilce S.r.l.; condanna Cementilce S.r.l.al pagamento delle spese di litein favore dell’Agenzia delle E ntrate , che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1— quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del cit.