Cassation Court corrects a material error in its own order regarding attorney fee distribution to an antistatary lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to its previous order (n. 19799/2023) which had incorrectly omitted the distribution of attorney fees to the opposing counsel. The applicants argued that the prior decision failed to allocate the awarded costs to the lawyer who had formally requested such distribution as an antistatary. The court ruled that the omission constituted a material error under the Civil Procedure Code, necessitating the amendment of the operative part to explicitly include the fee distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of legislative provision, a material error in a cassation order omitting the distribution of attorney fees to a requesting lawyer must be corrected via the material error procedure rather than ordinary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 18631/2023 R.G. proposto da: EDIFICATRICE APUANA SRL, POLETTI IVANA, D'ANTILIO FRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA EUCLIDE 47, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA (LPRCLF54L15H501P) rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO MENCONI (MNCLSN69A26G143B) -ricorrenti- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 19799/2023 depositata l’11/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: - con ricorso depositato in data 27 settembre 2023, Edificatrice Apuana SRL, Poletti Ivana e D'Antilio Franco hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella decisione di questa Corte, Sez. V, ord. n. 19799/2023, depositata l’11/07/2023, nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.;
Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo a pag. 5 della suddetta ordinanza, eliminando la statuizione “in favore del/la ricorrente” e aggiungendo, dopo le parole “ed accessori di legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’Avvocato Alessandro Menconi, dichiaratosi antistatario”; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020), non rilevando peraltro ai fini della presente decisione la questione pendente avanti alle Sezioni unite di questa Corte (v. ord. int. n. 27681/2023), in quanto nella specie la parte non ricorrente non si è costituita al fine di resistere all’istanza di correzione e contrapporre il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente; visto l’art. 391-bis c.p.c.;
P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 19799/2023, depositata in data 11/07/2023 venga corretta, nel dispositivo a pag. 5, eliminando la statuizione “in favore del/la ricorrente” e aggiungendo, dopo le parole “ed accessori di legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’Avvocato Alessandro Menconi, dichiaratosi antistatario”; dispone che le correzioni siano annotate, a cura della