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Ordinanza — n. 10766/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10766/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10766/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19587/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VISENTINI GUSTAVO (VSNGTV42D14L407Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA (PPMLNS66L17F839U) -ricorrente- contro MILANO SANTA GIULIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato CAUMONT CAIMI CRISTIANO (CMNCST73D06D969H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O), RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10766/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VISENTINI GUSTAVO (VSNGTV42D14L407Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA (PPMLNS66L17F839U) -ricorrente- contro MILANO SANTA GIULIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato CAUMONT CAIMI CRISTIANO (CMNCST73D06D969H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O), RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità rettifica delle detrazioni arretrati d'imposta ripresa dell'imposta sul valore aggiunto differimento dell'imposizione revisione della tassazione fiscale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19587/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VISENTINI GUSTAVO (VSNGTV42D14L407Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA (PPMLNS66L17F839U) -ricorrente- contro MILANO SANTA GIULIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato CAUMONT CAIMI CRISTIANO (CMNCST73D06D969H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIZZONIA GIUSEPPE (PZZGPP60H15H224O), RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 456/2016 depositata il 26/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024dal Consigliere GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. FATTI DI CAUSA 1.Equitalia Servizi di Riscossione Spa ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Milano, aveva annullato parzialmente la cartella notificata a Milano Santa Giulia Spaquanto alla misura dell’aggio dovuto all’agente della riscossione che aveva determinato secondo quanto previsto dall’art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento della maturazione dell’imposta, ritenendo non applicabile in via retroattiva la norma come modificata con il d.l. n. 185 del 2008. 2.La società resisteva con controricorso. 3.Le parti hanno depositato memorie illustrative. 4.Milano Santa Giulia Spa ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere attesa l’intervenuta transazione della pretesa;

Equitalia ha aderito alla richiesta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dalle concordi indicazioni delle parti contenute nelle rispettive memorie - nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’Agenzia delle Entrate e la contribuente Milano Santa Giulia S.p.A., con conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento in giudizio – come pure attestato dall’ADER –da cui l’integrale azzeramento anche del credito per aggi. 2.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.