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Decreto — n. 10703/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10703/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10703/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4886/2023 R.G. proposto da : STILMA SPA, elettivamente domiciliato in AGROPOLI VIA G. AMENDOLA, 10, presso lo studio dell’avvocato CUOCO ELIO (CCULEI64T04A091Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA P.ZZA C. PRAMPOLINI, 1, presso lo studio dell’avvocato STRIDI BERENICE (STRBNC75A58F152U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENVEGNA ELIANA (BNVLNE74R51G273N) -controricorrente- nonchè contro IREN AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10703/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STILMA SPA, elettivamente domiciliato in AGROPOLI VIA G. AMENDOLA, 10, presso lo studio dell’avvocato CUOCO ELIO (CCULEI64T04A091Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA P.ZZA C. PRAMPOLINI, 1, presso lo studio dell’avvocato STRIDI BERENICE (STRBNC75A58F152U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENVEGNA ELIANA (BNVLNE74R51G273N) -controricorrente- nonchè contro IREN AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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spese di procedura liquidazione degli onorari difensivi anticipi delle spese spese d'esecuzione obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
BOLOGNA n.872/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4886/2023 R.G. proposto da : STILMA SPA, elettivamente domiciliato in AGROPOLI VIA G. AMENDOLA, 10, presso lo studio dell’avvocato CUOCO ELIO (CCULEI64T04A091Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE REGGIO EMILIA, elettivamente domiciliato in REGGIO EMILIA P.ZZA C. PRAMPOLINI, 1, presso lo studio dell’avvocato STRIDI BERENICE (STRBNC75A58F152U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENVEGNA ELIANA (BNVLNE74R51G273N) -controricorrente- nonchè contro IREN AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO CECILIA (FRTCCL64C46H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n.872/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori