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Ordinanza — n. 10635/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against tax freeze notice, ruling electronic notice valid if registered address remains unchanged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10635/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected an appeal by Dema Trasporti s.r.l. against a tax freeze notice, upholding the Regional Tax Commission's decision. The company argued that a tax bill was not properly served, claiming the registered email address was invalid, but the court found the bill had been sent via PEC to the address listed in the commercial register. The court ruled that the burden of proof lies on the taxpayer to demonstrate that the registered address is no longer valid and to update the register; mere server logs showing disuse were insufficient to override the official record. Consequently, the appeal was dismissed, and the company was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012; Art. 5 del decreto legge n. 179 del 2012: The taxpayer bears the onus of proving the invalidity of the registered electronic address and updating the commercial register; failure to do so renders the address valid for third parties and the notification effective.

Parole chiave

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electronic notification validity registered address burden tax freeze administrative PEC service requirements commercial register update taxpayer proof obligation administrative enforcement notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore impo
Art. 5 del decreto legge n. 179 del 2012
35 del 2012)e analogo obbligo è stato introdotto per gli imprenditori individuali dall'art. 5 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 160 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce l’errata e falsa applicazione dell’art. 160 cod. proc. civ., in relazione alla nullità della notifica a mezzo pece al decreto leggen.
art. 1306 cod. civ
Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce , formulando istanza ex art. 1306 cod. civ., di avere impugnato la cartella esattoriale n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7 ottobre 2021, n. 27348
Cass., 26 giugno 2018, n. 16864
Cass., 26 giugno 2018, n. 16864 e, più di recente, Cass., 2 marzo 2022, n.
Cass., 2 marzo 2022, n. 6866
16864 e, più di recente, Cass., 2 marzo 2022, n. 6866).
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Testo completo

Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10060/2018proposto da: Dema Trasporti s.r.l., unipersonale, nella persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a dall’Avv. Claudio Fusco, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Sorrentino, in Roma, via Lombardia, n. 30, sc. B, primo piano, c/o Assoconsum, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente e ricorrente in via incidentale - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA, n. 7767/27/17, depositata in data 20 settembre 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l l’11 aprile2024 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;

RITENUTO CHE 1. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla società Dema Trasporti s.r.l., unipersonale, avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 5 febbraio 2015, ritenendo non provata l’omessa notifica della cartella esattoriale sottostante, che risultava, invece, eseguita a mezzo Pec in data 9 ottobre 2014.

2. La Commissione tributaria regionale, per quel che rileva in questa sede, ha affermato che correttamente i giudici di primo grado avevano ritenuto che l’Ufficio avesse dato la prova della regolare notifica ad istanza di Equitalia Sud spa della cartella esattoriale, presupposto del preavviso di fermo impugnato, e che risultava pacifico che tale cartella esattoriale era stata notificata in data 9 gennaio 2014 all'indirizzo demasrl@mypec.eu; che la PEC, da dichiarare al registro delle imprese, era diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del decreto legge n. 179 del 2012 nella legge n. 221 del 2012 e che, a fronte della documentazione fornita dall'Ufficio, la società contribuente avrebbe dovuto provare che l'indirizzo a cui era stata effettuata la notifica non fosse più associato al suo nominativo nel registro delle imprese ed indicare poi il diverso indirizzo corretto, mentre, al contrario, l'appellante aveva prodotto delle comunicazioni del gestore del server Aruba del tutto inadeguate a liberarlo da un tale obbligo, in quanto seppure quell'indirizzo fosse stato dismesso, la mancata comunicazione e correzione con indicazione del nuovo indirizzo al registro delle imprese aveva reso tale circostanza del tutto inopponibile ai terzi che avevano fatto affidamento sullasua validità.

3. La società Dema Trasporti s.r.l., unipersonale, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione resiste con controricorso e ricorso in via incidentale affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società Dema Trasporti s.r.l., unipersonale. 5.L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce l’errata e falsa applicazione dell’art. 160 cod. proc. civ., in relazione alla nullità della notifica a mezzo pece al decreto leggen. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..

Il giudice di appello aveva errato nel dichiarare valida la notifica della cartella esattoriale n. 01720140006612253001, eseguita in data 9 novembre 2014 alla casella pec demasrl@mypec.eu. Nel caso di specie, come ampiamente argomentato e documentato, nel corso del processo, la pec con la cartella era stata notificata ad un indirizzo pec (demasrl@mypec.eu) che la stessa non utilizzava più e che era stata registrata dalla Dema s.r.l. con sede a Catanzaro. Tale circostanza era stata documentata non solo con la dichiarazione del Server Aruba, che con la email del 27 settembre 2016 aveva comunicato al legale rappresentante della società ricorrente Sig.

De Sciscio Massimo la conferma che la casella fosse associata alla Dema s.r.l. con sede a Catanzaro, ma anche dalla pec inviata proprio da quest'ultima società (e mediante la pec demasrl@mypec.eu) in data 11 novembre 2014 allasocietà Equitalia, con la quale aveva rappresentato formalmente di non essere la Dema Trasporti s.r.l. e, pertanto, di non essere la corretta destinataria della PEC e della cartella nella stessa contenuta.

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce , formulando istanza ex art. 1306 cod. civ., di avere impugnato la cartella esattoriale n. 01720140006612253001, con la quale l'Equitalia le aveva richiesto (come coobbligato in qualità di socio della De Sciscio Trasporti s.r.l., società estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese il 21 settembre 2012), il pagamento di somme dovute a titolo di IVA ed IRAP per l'annualità 2006, oltre sanzioni ed interessi e IVA anno 2007, oltre interessi, entrambe relative al ruolo n. 2014/000304 reso esecutivo in data 8 agosto 2014 e che De Sciscio Antonio aveva impugnato all'uopo la cartella n. 01720140006612253002, quale coobbligato, innanzi la Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva accolto il ricorso con sentenza n. 388/07/15, del 29 aprile 2015, ed anche l’appello proposto dall’Ufficio era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 589/49/2017 del 25 gennaio 2017, passata in autorità di cosa giudicata, giusta certificazione di cancelleria del 19 marzo 2018.3.Il primo ed unico motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e l’inammissibilità in rito delle censure riguardanti la prova della notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto né il giudice di primo grado, né il giudice di secondo grado avevano rilevato la mancata proposizione dei motivi aggiunti da parte della società contribuente, che precludeva e rendeva inammissibile la reiterazione delle eccezioni d'illegittimità della notifica della cartella e della relativa prova.

4. Il secondo motivo del ricorso principale , la cui trattazione è prioritaria, in quanto attiene ad una eccezione di estensione di giudicato esterno, è inammissibile. 4.1 Ed invero, « In tema di solidarietà tributaria, l'eccezione di estensione del giudicato favorevole intervenuto nei confronti del condebitore solidale per ragioni non meramente personali può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione delprocesso di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti "nuovi" sopravvenuti, sicché l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede» (Cass., 17 dicembre 2015, n. 25401;

Cass., 19 ottobre 2016, n. 21170). 4.2Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, deve rilevarsi, tenuto conto delle deduzioni difensi ve spiegate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a pag. 5 del controricorso e ricorso incidentale, che la sentenza della Commissione tributaria regionale in relazione alla quale si eccepisce l’operatività dell’art. 1306 cod. civ. è stata emessa in data 25 gennaio 2017, mentre la sentenza impugnata in questa sede è stata pronunciata in data 19 luglio 2017 e deposita in data 20 settembre 2017.4.3.

Deve, quindi, concludersi per l’inammissibilità dell’eccezione proposta in questa sede.

5. Anche i l primo motivo del ricorso principale è in fondato. 5.1 Invero, giova premettere che, come recentemente ribadito da questa Corte, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012)e analogo obbligo è stato introdotto per gli imprenditori individuali dall'art. 5 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 (Cass., 7 ottobre 2021, n. 27348) 5.2Inoltre, tale indirizzo costituisce l'indirizzo «pubblico informatico» che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate) e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr.

Cass., 26 giugno 2018, n. 16864 e, più di recente, Cass., 2 marzo 2022, n. 6866). 5.3 Ciò posto, correttamente la Commissione tributaria regionale, sulla premessa che la cartella esattoriale era stata notificata in data 9 gennaio 2014, all’indirizzo demasrl@mypec.eu, ha affermato che:

1) la PEC, da dichiarare al registro delle imprese, era diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del decreto legge n. 179 del 2012 nella legge n. 221 del 2012;

2) era onere delle imprese assicurarsi la validità, operatività ed efficienza dell'indirizzo dichiarato e di comunicare eventuali variazioni; 3)a fronte della documentazione fornita dall'Ufficio, la società contribuente non aveva dato la prova che l’indirizzo al quale era stata effettuata la notifica non era più associato al suo nominativo nel registro delle imprese ed indicare poi il diverso indirizzo corretto, sempre alla data della notifica;

4) al contrario , l'appellante avevaprodotto delle comunicazioni del gestore del server Aruba del tutto inadeguate a liberarlo da un tale obbligo, in quanto seppurequell'indirizzo fosse stato dismesso, la mancata comunicazione e correzione con indicazione del nuovo indirizzo al registro delle imprese avevareso tale circostanza del tutto inopponibile ai terzi che invece sulla sua validità avevanofatto legittimo affidamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 6.Dal rigetto dei motivi del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

7. In conclusione , va rigettato l’appello principale , con assorbimento del ricorso incidentale; la soc ietà ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali, sostenute dalle Agenzi e controricorrenti e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell ’ Agenzi a delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna , i n euro 5 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore impo