Italian Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency. The Revenue Agency argued that this listing, mandated by the 2023 decree, confirmed the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, leaving the parties free to request a hearing if necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The insertion of a tax dispute into the administrative list for extinguishment proceedings constitutes a regular conclusion of the case, thereby extinguishing the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15210/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro IREN ENERGIA S.p.A. e IRETI S.p.A., rappresentate e difese dagli Avv. LUCISANO CLAUDIO, VULCANO MARIA SONIA e GARAVOGLIA MARIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 709/04/2020, depositata il 02/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR